Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione, relativamente all’affitto di un immobile con uso abitativo, possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi con il modello 730 o il modello Unico, a seconda del tipo di contratto, della finalità della locazione e del reddito lordo imponibile del contribuente.
Se l’immobile è destinato a essere utilizzato dall’inquilino come abitazione principale, le spese relative all’affitto possono essere detratte fino a un importo massimo di 300 euro per i redditi imponibili fino a 15.493,71 euro all’anno, mentre per i redditi compresi tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro si ha diritto a una detrazione pari alla metà, ossia di 150 euro. Per i redditi ancora più alti non è più prevista alcuna detrazione.
Per i contribuenti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, se l’immobile è adibito a abitazione principale e il reddito imponibile è sempre non superiore ai 15.493,71 euro all’anno, si possono effettuare detrazioni fino all’importo di 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione.
Le detrazioni di cui sopra si riferiscono ai contratti di locazione del tipo ordinario, mentre diversa è la situazione relativa ai canoni di affitto concordato. Si tratta di quei contratti, il cui canone non è liberamente fissato dalle parti, ma trova un limite massimo negli accordi territoriali pattuiti tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari di immobili e quelle degli inquilini. In sostanza, tali accordi, che la legge richiede che sussistano almeno per i capoluoghi di provincia caratterizzati da alta intensità abitativa, fissano un tetto massimo al canone mensile per metro quadrato, sulla base della zona in cui si trova l’immobile, in modo che le limitazioni siano abbastanza attinenti alla situazione specifica.
L’intento è di calmierare i prezzi, tenendoli al di sotto di quelli di mercato, consentendo al contempo agli inquilini di trovare un immobile disponibile. In genere, si calcola, che nelle città dove sono maggiormente attivi questi contratti, il canone mensile è fissato intorno al 25% in media più basso di quello di mercato per abitazioni omologhe, una percentuale consistente, ma non eccessiva, proprio perché altrimenti questi contratti non troverebbero applicazione pratica, ma resterebbero lettera morta.
La legge incentiva il ricorso a questo tipo di accordi tra proprietario e inquilino, anche attraverso una politica di sgravi fiscali. Nel caso dell’inquilino, egli potrà detrarre 495,80 euro se il suo reddito imponibile non supera i 15 mila euro lordi all’anno, mentre la detrazione viene dimezzata a 247,90 euro, se il suo reddito è compreso tra i 15 e i 30 mila euro. Nessuna detrazione è prevista, invece, per lo scaglione di reddito superiore.
Gli studenti universitari o i loro genitori che abbiano effettuato nell’anno pagamenti di canoni per la locazione di un immobile possono detrarre tali spese dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19% e non superiore a 2.633 euro per ogni studente. Ovviamente, è necessario fornire la prova dell’iscrizione all’università, avendo cura di conservare la ricevuta della tassa d’iscrizione, altrimenti si potrebbe avere il sospetto che si chieda la detrazione relativamente a un immobile locato per altre finalità.
Anche i lavoratori dipendenti hanno diritto a detrazioni ancora superiori a quelle ordinarie, nei casi in cui siano stati trasferiti presso un’altra sede, distante dalla precedente residenza di almeno 100 km. Per i primi 3 anni dal trasferimento, se il lavoratore ha un reddito fino a 15.493,71 euro ha diritto a una detrazione di 991,60 euro, se ha un reddito superiore e fino a 30.987,41 euro, ha diritto a una detrazione dimezzata a 495,80 euro, in ogni caso a patto che il cambio di residenza sia avvenuto nei precedenti 3 anni alla data di indicazione della detrazione.
Vediamo cosa succede se il contribuente inquilino ha un reddito troppo basso, tale per cui la detrazione a cui avrebbe diritto risulta essere superiore alla sua Irpef lorda, al netto delle detrazioni familiari. Si tratta del problema dei cosiddetti incapienti. I lavoratori dipendenti hanno diritto al credito d’imposta per la parte delle detrazioni non usufruita. Essa è attribuita in sede di conguaglio Irpef dal sostituto d’imposta in busta paga, si solito a luglio, oppure nella dichiarazione dei redditi, potendo essere utilizzata in compensazione nel modello F24 o scalata dall’Irpef dovuta per il periodo d’imposta successivo, o ancora potrebbe essere richiesta come rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Esistono detrazioni più cospicue anche per gli inquilini che locano un immobile come prima abitazione, qualora si tratti di alloggi sociali. La legge ammette una detrazione pari a 900 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, che scende a 400 euro, se il reddito risulta superiore a tale limite, ma resta contenuto a 30.987,41 euro.
Non riguarda le abitazioni, ma l’affitto dei terreni agricoli, la detrazione pari a 80 euro per ettaro (il limite massimo è stato fissato in 1.200 euro), in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli di età non superiore ai 35 anni e iscritti alla previdenza agricola, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto.