Contratti di Locazione

Guide sul Contratto di Locazione e Modelli da Scaricare Gratis

You are here: Home / Modelli e Fac Simile / Contratto di Locazione Uso Deposito – Fac Simile Word e PDF e Guida

Contratto di Locazione Uso Deposito – Fac Simile Word e PDF e Guida

Aggiornato il 11 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile contratto di locazione uso deposito Word e PDF.

Indice

  • Contratto di Locazione Uso Deposito
  • Fac Simile Contratto di Locazione Uso Deposito Word
  • Modello Contratto di Locazione Uso Deposito PDF Editabile

Contratto di Locazione Uso Deposito

Il contratto di locazione ad uso deposito è l’accordo con cui il proprietario concede a un conduttore la disponibilità di un immobile o di un locale destinato a mera custodia di beni, magazzinaggio o stoccaggio, senza svolgimento di attività al pubblico. La sua qualificazione giuridica orienta durata, recesso, indennità e adempimenti fiscali: se il deposito è strumentale all’esercizio di un’attività d’impresa o professione, la locazione ricade nella disciplina delle locazioni “ad uso diverso dall’abitativo” della legge 392/1978, mentre se la funzione è unicamente la custodia di cose senza collegamento funzionale a un’attività economica, tendono a trovare applicazione le regole generali del codice civile. Questo discrimine ha ricadute concrete soprattutto sulla durata minima legale e sui diritti di recesso.

Quando il deposito è parte integrante dell’organizzazione aziendale o professionale del conduttore, la regola di sistema è la durata minima di sei anni con rinnovo per altri sei alla prima scadenza, salvo disdetta secondo i presupposti di legge; la durata di nove anni vale per le attività alberghiere. Il conduttore conserva il diritto al recesso per gravi motivi con preavviso di almeno sei mesi, anche se il contratto non lo prevede, e non ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale perché i locali adibiti a deposito non implicano, di regola, contatto diretto con il pubblico; l’indennità, infatti, tutela la dismissione forzata dei luoghi in cui si forma clientela, evenienza estranea al magazzino. Se invece il locale è locato per solo stoccaggio senza alcun nesso produttivo o professionale, è frequente che le parti fissino liberamente durata e cause di scioglimento, rimanendo il rapporto sottoposto agli articoli 1571 e seguenti del codice civile: in questa ipotesi la durata può essere inferiore a sei anni, il recesso e la disdetta seguono quanto pattuito e non si applicano a rigore i meccanismi protettivi delle locazioni non abitative. La distinzione non dipende dal fatto che l’immobile sia censito in catasto come C/2, ma dall’uso pattuito e concretamente realizzato; per evitare contenziosi, la clausola di destinazione deve descrivere con precisione la finalità di deposito e, se il locale serve all’impresa, il legame con l’attività.

La destinazione urbanistica e catastale non è un dettaglio formale. Un locale destinato a deposito dovrebbe essere conforme alla categoria d’uso consentita dagli strumenti urbanistici e, di regola, ricadere in categoria C/2 ai fini catastali; un utilizzo incompatibile con la destinazione ammessa può esporre a sanzioni amministrative e, sul piano contrattuale, integrare un inadempimento del conduttore se questi non rispetta l’uso convenuto. È opportuno che il contratto richiami l’obbligo di conformarsi alla normativa di prevenzione incendi e alle regole tecniche per il deposito di merci, con esclusione espressa di sostanze pericolose se il locale non è idoneo; in tal modo si delimita l’area di rischio e si evita che il proprietario sia coinvolto in violazioni derivanti da un impiego non previsto. Allo stesso tempo, il locatore dovrebbe dichiarare lo stato legittimo dell’immobile ai soli fini di quanto gli compete, precisando che la responsabilità per l’idoneità del locale allo specifico stoccaggio richiesto grava sul conduttore, salvo vizi originari della cosa.

Sotto il profilo dei diritti e dei doveri, il quadro è quello tipico della locazione: il proprietario deve consegnare il bene in buono stato di manutenzione e mantenerlo idoneo all’uso pattuito provvedendo alle riparazioni straordinarie, mentre il conduttore cura la diligenza del buon padre di famiglia, esegue la manutenzione ordinaria, paga il canone alle scadenze e rispetta la destinazione a deposito, con divieto di mutarla senza consenso. L’accesso del locatore per ispezioni è legittimo solo se previsto e disciplinato, con preavviso e fasce orarie ragionevoli; la redazione di un verbale di consegna con elenchi di dotazioni, stato delle strutture e fotografie è preziosa perché consente il confronto al rilascio e la prova delle eventuali trattenute sulla cauzione. La sublocazione e la cessione del contratto sono di regola vietate o consentite solo con consenso scritto del locatore; se il deposito è nel circuito della legge 392/1978, valgono le norme speciali su cessione e sublocazione in favore del cessionario dell’azienda, pur con i limiti dello specifico accordo.

Il tema delle garanzie economiche si affronta con il deposito cauzionale e, quando occorra, con la fideiussione. Il deposito, nelle locazioni urbane, non dovrebbe superare tre mensilità di canone e matura interessi legali a favore del conduttore da corrispondersi annualmente; la fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio di escussione, può coprire insolvenze e danni, restando separata dalla cauzione. Nei contratti più strutturati, una clausola di adeguamento ISTAT del canone a cadenza annuale tutela dall’erosione monetaria; l’adeguamento, nelle locazioni non abitative, è legittimo nella misura concordata fino al cento per cento della variazione, ma è bene esplicitarne base di calcolo, indice e mese di riferimento per evitare equivoci.

Gli oneri fiscali seguono la disciplina delle locazioni non abitative. Il contratto va registrato entro trenta giorni con imposta di registro pari al 2 per cento del canone annuo moltiplicato per gli anni di durata, con facoltà di versare anno per anno; è inoltre dovuta l’imposta di bollo sulle copie secondo la misura vigente. La cedolare secca non è, in linea generale, applicabile ai depositi perché riguarda le locazioni abitative e, salvo eccezioni circoscritte e temporalmente limitate del passato per alcuni locali commerciali, non si estende ai magazzini C/2.  Sul fronte del rischio e delle responsabilità, è prudente prevedere polizze assicurative. Una copertura del conduttore per responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dai beni in deposito, dall’uso del locale o da incendio è spesso richiesta dal locatore come condizione; la polizza incendio a carico del proprietario, se presente, tutela la struttura ma non i beni stoccati, che restano nella sfera del conduttore. Le clausole su perimento o deterioramento dei beni dovrebbero chiarire che il locatore non assume obblighi di custodia e non risponde delle cose del conduttore, salvo danni riconducibili a vizi della cosa locata non conoscibili con l’ordinaria diligenza.

La fase di scioglimento dipende, ancora, dal regime applicabile. Nei rapporti ricadenti nella legge 392/1978, ciascuna parte può evitare il rinnovo alla prima scadenza con disdetta nei termini di legge, e il conduttore conserva il recesso per gravi motivi con preavviso di sei mesi; nei rapporti regolati dal solo codice civile decide la clausola pattizia, con possibilità di prevedere recesso ad nutum con preavviso congruo o solo per giusta causa. In ogni scenario, la riconsegna avviene con il rilascio del locale libero da persone e cose, la rimozione di impianti non stabilmente incorporati e il ripristino allo stato originario salvo il normale deperimento d’uso; la mancata restituzione nei tempi legittima il locatore a richiedere indennità di occupazione commisurata al canone, oltre ai danni ulteriori provati.

La redazione accurata delle clausole evita contenziosi tipici. Conviene descrivere bene l’uso di deposito, eventuali limiti merceologici, i divieti su materiali pericolosi o infiammabili ove non consentiti, le regole su movimentazione, rumore e orari di carico e scarico in contesti condominiali, nonché gli obblighi di rispetto delle regole del condominio e delle parti comuni, includendo l’eventuale necessità di autorizzazioni per rampe, portoni e mezzi di sollevamento. Nei fabbricati condominiali è opportuno ottenere e allegare il regolamento e le delibere che incidono sull’uso dei cortili e degli accessi, perché i conflitti nascono spesso dalla logistica del carico-scarico più che dal canone.

Infine, la coerenza tra contratto e realtà fattuale è la migliore protezione. Se il conduttore inizia a svolgere attività diverse dal deposito, aprendo al pubblico o montando impianti produttivi, il rapporto muta fisionomia e le parti non possono contare sulla schermatura testuale: il locatore può opporsi per violazione dell’uso pattuito, l’amministrazione può contestare l’incompatibilità urbanistica, e i diritti connessi alla disciplina dell’uso diverso potrebbero venire in rilievo con tempi e modalità non programmati. La stessa cura vale al contrario: un contratto scritto come “uso deposito” ma stipulato per sottrarsi alla durata minima legale quando in realtà il locale è il magazzino di impresa rischia di essere riqualificato, con applicazione delle norme inderogabili più favorevoli al conduttore. Un testo chiaro, una destinazione rispettata e una gestione ordinata dei ruoli e degli oneri sono la ricetta per un rapporto di locazione ad uso deposito stabile, economicamente prevedibile e giuridicamente solido.

Contratto di Locazione Uso Deposito
Contratto di Locazione Uso Deposito

Fac Simile Contratto di Locazione Uso Deposito Word

Il fac simile contratto di locazione uso deposito Word presente in questa pagina può essere utilizzato come esempio per scrivere la lettera.

Icona

Fac Simile Contratto di Locazione Uso Deposito Word

1 file 0
Download

Modello Contratto di Locazione Uso Deposito PDF Editabile

Il fac simile contratto di locazione uso deposito PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo i dati mancanti.

Icona

Modello Contratto di Locazione Uso Deposito PDF Editabile

1 file 0
Download

Filed Under: Modelli e Fac Simile

About Roberto Rossi

Ho oltre dieci anni di esperienza in un'agenzia immobiliare che si occupa principalmente della compravendita e della locazione di appartamenti. Ho creato questo sito con lo scopo di fare capire meglio come funziona il contratto di locazione e come scegliere il tipo di contratto giusto.

Guide Principali

Contratto di locazione 4+4
Contratto di locazione 3+2
Contratto di locazione commerciale
Disdetta contratto di locazione
Registrazione contratto di locazione

Categorie

  • Disdetta
  • Guide
  • Modelli e Fac Simile
  • Tipi di Contratti di Locazione

Pagine

  • Contatti
  • Contratto di Locazione
  • Cookie Policy
  • Privacy
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.