In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile contratto di locazione con fideiussione personale Word e PDF.
Locazione con Fideiussione Personale
Un contratto di locazione con fideiussione personale è un normale contratto d’affitto al quale si affianca una garanzia “di persona” prestata da un terzo (il fideiussore) che si obbliga nei confronti del locatore a pagare canoni, oneri e, se pattuito, ogni altra obbligazione del conduttore in caso di inadempimento. In termini di codice civile, la fideiussione è il contratto con cui “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” (art. 1936 c.c.) ed è, salvo patto contrario, solidale con il debitore principale (art. 1944 c.c.). Questo significa che, se non si prevede espressamente un beneficio di preventiva escussione, il locatore può chiedere direttamente al garante ciò che è dovuto, senza dover prima agire sul conduttore.
Nel testo della fideiussione inserita (o allegata) al contratto è fondamentale delimitare con precisione oggetto, misura, durata e modalità di escussione. L’oggetto individua le prestazioni garantite: di regola canoni, spese accessorie, interessi di mora, spese legali di recupero, danni da mancata riconsegna o ripristino; si può includere ogni obbligazione del conduttore, ma la legge vieta che la fideiussione ecceda il debito o sia prestata a condizioni più onerose: l’eventuale eccedenza si riduce automaticamente ai limiti dell’obbligazione principale (art. 1941 c.c.). Per evitare ambiguità conviene fissare un massimale (“importo massimo garantito”) e chiarire se la garanzia è a prima richiesta o con beneficio di escussione; in mancanza, opera la solidarietà piena dell’art. 1944 c.c. con azione diretta verso il garante.
Sul profilo temporale è decisivo comprendere l’art. 1957 c.c.: per non far decadere la garanzia su obbligazioni a scadenza determinata, il locatore deve “proporre le sue istanze” contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione (per i canoni, di regola la singola mensilità) e proseguirle con diligenza; per prassi, nelle fideiussioni locative si inserisce una rinuncia espressa del garante all’art. 1957 c.c. o si pattuisce che la garanzia copra obbligazioni “a rinnovo periodico” per tutta la durata del contratto e sue proroghe, così da ridurre il rischio di decadenza. La giurisprudenza più recente ha però precisato che la sola formula “a prima richiesta” non basta automaticamente a trasformare la garanzia in autonoma né a neutralizzare l’art. 1957: occorre verificare la volontà concreta delle parti e la struttura complessiva della clausola; il giudice può qualificare come fideiussione (e quindi soggetta al 1957) una garanzia “a prima richiesta” che non escluda anche le eccezioni del debitore (“senza eccezioni”) o non manifesti un chiaro distacco dal rapporto principale. È quindi opportuno scegliere consapevolmente: fideiussione (accessoria, con eccezioni opponibili e regola del 1957) oppure garanzia autonoma (“a prima richiesta e senza eccezioni”), sapendo che quest’ultima si avvicina a un impegno di pagamento svincolato dall’obbligazione locatizia e tollera solo l’exceptio doli in caso di escussione fraudolenta. Un altro punto chiave sono le eccezioni opponibili: nella fideiussione tipica il garante può opporre al locatore tutte le difese che spettano al conduttore (pagamento, compensazione, prescrizione, risoluzione, ecc.), salvo l’incapacità del debitore (art. 1945 c.c.). Se si desidera una barriera più forte per il locatore, la clausola “senza eccezioni” restringe questo ventaglio (tipico delle garanzie autonome); al contrario, se si vuole una garanzia “più morbida” per il garante (ad esempio un familiare del conduttore), si può pattuire il beneficio di escussione, per cui il locatore deve agire prima contro il conduttore e solo dopo contro il garante, purché il garante indichi beni utilmente aggredibili.
La garanzia va ancorata alla durata del contratto e alle sue proroghe. Le formule più usate sono: garanzia per tutta la “prima scadenza” (4 anni nell’abitativo, 6 nel commerciale) con eventuale rinnovo espresso; garanzia “a copertura di tutta la durata del rapporto, comprese proroghe legali e tolleranze di occupazione sino alla riconsegna”; oppure garanzia “a prima domanda fino al massimale, con efficacia sino al verbale di rilascio”. In difetto di pattuizioni, il garante non ha un recesso legale unilaterale: può limitare per contratto durata e importo o subordinare il rinnovo a nuova valutazione; in mancanza, la garanzia segue il credito fino a quando il rapporto dura e, se il credito viene ceduto (per esempio il canone è ceduto alla banca), la garanzia lo segue (art. 1263 c.c.).
Quando la fideiussione personale è inserita nella locazione, la registrazione del contratto comporta anche la tassazione della garanzia. In regime ordinario (cioè senza cedolare secca), l’imposta di registro per la fideiussione prestata da terzi è proporzionale pari allo 0,50% dell’importo garantito, calcolato normalmente sul canone annuo moltiplicato per le annualità della prima scadenza (con un minimo di 200 €); se il contratto è in cedolare secca, la locazione è esente da registro e bollo, ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate continua a richiedere il registro per la garanzia di terzi prestata a corredo della locazione (con la stessa misura proporzionale). In sintesi: la presenza del garante comporta, di regola, un costo aggiuntivo in sede di registrazione, distinto da quello del contratto.
Per un testo efficace, chiarite chi garantisce, che cosa e fino a quanto. È prudente prevedere: a) l’importo massimo garantito (ad es. somma pari a X mensilità di canone + oneri + spese legali); b) la durata con richiamo a proroghe e post–riconsegna (morosità da occupazione sine titulo); c) la solidarietà con il conduttore e, se voluta, la rinuncia al beneficio d’escussione; d) la rinuncia espressa all’art. 1957 c.c. o una disciplina che renda continuativa l’obbligazione (per obblighi periodici), tenendo presente che la giurisprudenza valuta caso per caso l’effettiva volontà derogatoria; e) le modalità di escussione (termine per il pagamento, prova dell’inadempimento: scadenzario, diffida, mancato pagamento entro x giorni); f) la copertura di imposte, spese e interessi; g) l’elezione di domicilio del garante e la PEC per comunicazioni e diffide. Se preferite una protezione massima e rapida, valutate la garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni (spesso bancaria/assicurativa): sappiate però che non è una fideiussione in senso tecnico, che ha un costo proprio e che l’ordinamento consente al garante di opporre l’exceptio doli in caso di escussione abusiva o fraudolenta. Attenzione alle clausole ambigue: scrivere “a prima richiesta” e, nello stesso tempo, richiamare le eccezioni del debitore o l’accessorietà al rapporto può generare incertezze sulla qualificazione (fideiussione vs garanzia autonoma) e sui tempi/limiti di escussione. Le corti hanno chiarito che la sola formula “a prima richiesta” non basta sempre a mutare la natura della garanzia: conta il complessivo assetto negoziale. Meglio quindi adottare formule coerenti con il risultato voluto.
Alla cessazione della locazione, la garanzia cessa quando sono integralmente pagati canoni, oneri, conguagli e danni accertati al rilascio; una clausola saggia prevede che il locatore comunichi al garante, entro un termine breve, l’assenza di crediti residui (o, se ci sono, li quantifichi). Se il contratto viene modificato, l’importo garantito potrebbe non coprire più il rischio: servono un addendum alla garanzia o una nuova fideiussione. Se il contratto viene ceduto (es. cessione d’azienda in un commerciale), la garanzia non si trasferisce automaticamente se è personale: occorre la riconferma del garante o una nuova garanzia del cessionario; in difetto, il locatore rischia di restare scoperto.

Modello Contratto di Locazione con Fideiussione Personale Word
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Fac Simile Contratto di Locazione con Fideiussione Personale PDF Editabile
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