Contratti di Locazione

Guide sul Contratto di Locazione e Modelli da Scaricare Gratis

Contratto di Locazione a Uso Abitativo – Modello Word e PDF

Aggiornato il 26 Ottobre 2024 da Roberto Rossi

Il contratto di locazione a uso abitativo ha ad oggetto l’affitto di un locale, il quale può essere utilizzato per risiederci e non per altre finalità, come di tipo commerciali, vacanziere, turistiche.

Esistono vari modelli contrattuali, a seconda del tipo di utilizzo che si intenda fare dell’abitazione. In questa pagina è possibile trovare diversi modelli di contratto di locazione a uso abitativo da scaricare.

I documenti devono essere compilati inserendo le seguenti informazioni
-Indicazione delle parti. Il contratto di locazione deve necessariamente contenere l’indicazione delle generalità delle parti
-Oggetto, cioè la descrizione dell’immobile con i dati catastali
-Cedolare secca, cioè l’indicazione se si sceglie di avvalersi della cedolare secca
-Canone, l’importo da corrispondere per il godimento dell’immobile
-Cauzione, cioè la somma che il locatore può chiedere al conduttore una somma di denaro a garanzia delle obbligazioni previste nel contratto
-Durata
-Sublocazione, cioè la possibilità del conduttore di sublocare in tutto in parte ad altri soggetti l’immobile locato
-Recesso, cioè la possibilità di dare al conduttore il diritto di sciogliere il contratto prima della scadenza.

Contratto di Locazione 4+4

Il contratto di locazione 4+4, conosciuto come contratto a canone libero, è la tipologia maggiormente utilizzata per affittare immobili a fini abitativi.

Il contratto prevede una durata di 4 anni e viene prorogato alla scadenza per altri 4 anni. Il canone viene determinato liberamente dalle parti.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione 4+4 Word
1 file(s)
Icona
Contratto di Locazione 4+4 PDF
1 file(s)

Contratto di Locazione 3+2

Il contratto di locazione 3+2, conosciuto anche come contratto di locazione a canone concordato, risulta essere una delle forme di locazione previste dalla legge, introdotto dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all’articolo 2 comma 3 .

Il contratto viene stipulato tra locatore e conduttore per 3 anni e viene prorogato alla scadenza per altri 2 anni.

Il canone di locazione deve rientrare nella fascia stabilita dagli accordi territoriali. L’accordo territoriale viene stipulato tra le associazioni dei rappresentanti dei proprietari di case, come Confedilizia, UPPI, ASPPI, e quelle degli inquilini, come Sunia, Sicet, Uniat. Questo accordo stabilisce le fasce minime e massime del canone concordato in base all’ubicazione dell’appartamento in zone che presentano caratteristiche funzionali simili.

Icona
Contratto di Locazione 3+2 Word
1 file(s)
Icona
Contratto di Locazione 3+2 PDF
1 file(s)

Contratto di Locazione Transitorio

Il contratto di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è un contratto che viene utilizzato per la locazione di un immobile per un periodo limitato.
Il contratto di locazione transitorio è regolato dalla Legge n. 431/1998, dal Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999 e dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002.

Il contratto di locazione transitorio può essere stipulato da persone che per ragioni di lavoro hanno la necessità di trascorrere un breve periodo al di fuori della città di residenza e da persone che frequentano corsi universitari o corsi di specializzazione. Questo tipo di contratto ha una durata che è compresa entro un periodo minimo di un mese e massimo di diciotto mesi.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione Transitorio Word
1 file(s)
Icona
Modello Contratto di Locazione Transitorio PDF Editabile
1 file(s)

Contratto di Locazione Turistica

In base a quanto stabilito dall’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, si definiscono Locazioni Brevi Turistiche i contratti di locazione che hanno come oggetto immobili abitativi, presentano una durata non superiore a 30 giorni e vengono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.

Il contratto di locazione turistica non prevede una durata minima e, una volta raggiunta la scadenza, gli effetti cessano automaticamente, senza che sia necessario inviare una disdetta.

Icona
Contratto di Locazione Turistica Word
1 file(s)
Icona
Contratto di Locazione Turistica PDF
1 file(s)

Contratto di Locazione per Studenti

Gli affitti per studenti universitari godono di particolari norme e agevolazioni, stabiliti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il contratto di locazione per studenti, rispetto un normale contratto di locazione, presenta due elementi di differenziazione, il primo è la durata e il secondo il fatto che può essere solo a canone concordato. Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche.

Quanto alla durata del contratto di locazione per studenti, questa va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 mesi, prorogabili. La durata breve è dovuta proprio allo scopo di questa forma contrattuale, ovvero fornire un’abitazione a quegli studenti che, abitando troppo distanti dal luogo di studio, non possono viaggiare tutti i giorni. L’altro elemento distintivo è il fatto che il contratto di locazione per studenti può essere solamente a canone concordato, a definire il prezzo di locazione saranno le associazioni di difesa dei proprietari immobiliari e le associazioni di difesa degli inquilini.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti Word
1 file(s)
Icona
Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti PDF
1 file(s)

Filed Under: Tipi di Contratti di Locazione

Modello Contratto di Locazione Transitorio Word e PDF

Aggiornato il 26 Ottobre 2024 da Roberto Rossi

In questa pagina proponiamo un modello di contratto di locazione transitorio Word e PDF e una guida su questo particolare tipo di contratto.

Il contratto di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è una delle forme di locazione previste dalla legge italiana. Come bene sintetizza la stessa espressione, si tratta di un contratto che viene utilizzato per la locazione di un immobile per un periodo limitato.
Il contratto di locazione transitorio è regolato dalla Legge n. 431/1998, dal Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999, dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2002 e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017.

Caratteristiche Contratto di Locazione Transitorio

Il contratto di locazione transitorio è previsto per soddisfare esigenze di natura temporanea.
Per il proprietario le esigenze di tipo temporaneo possono essere
-Dovere vendere l’abitazione a breve
-Dovere destinare l’immobile ad abitazione propria o dei familiari a breve
-Dovere eseguire lavori di edilizia

Per l’inquilino la locazione transitoria, per esempio, se
-Viene trasferito per lavoro temporaneo
-Deve effettuare dei lavori nella propria causa, rendendola inabitabile
-Attende la disponibilità effettiva di un immobile acquistato.

Il contratto di locazione transitorio deve essere stipulato per scritto.

Nel contratto devono essere specificato la generalità delle parti, la descrizione dell’immobile oggetto della locazione, l’importo del canone e le modalità di versamento e la durata.

All’interno del contratto deve poi essere indicata l’esigenza transitoria su cui si basa la stipula della locazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare l’esigenza.
Per esempio, se la locazione transitoria viene stipulata per esigenze lavorative, bisogna allegare copia del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che il conduttore ha stipulato.
Se l’indicazione dell’esigenza transitoria non viene inserita, il contratto viene assoggettato alla disciplina ordinaria in materia di locazioni a canone libero. La conseguenza è che la durata del contratto di locazione sarà di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro.

Il contratto di locazione transitorio può quindi essere stipulato da persone che per ragioni di lavoro hanno la necessità di trascorrere un breve periodo al di fuori della città di residenza e da persone che frequentano corsi universitari o corsi di specializzazione.

Durata Contratto di Locazione Transitorio

I contratti di locazione di natura transitoria hanno una durata che è compresa entro un periodo massimo di diciotto mesi. I contratti che prevedono una durata superiore a diciotto mesi vengono considerati cessati quando si raggiunge la durata massima prevista dalla legge.
Risulta essere importante ricordare che, se il contratto ha una durata superiore a trenta giorni, bisogna effettuare la registrazione.

La registrazione può essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate
-Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia
-Presentandosi di persona presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, e compilando il modello RLI cartaceo. In questo caso bisogna consegnare due copie del contratto firmate, ed una marca da bollo da apporre ogni 4 facciate del contratto.
-Tramite un professionista

Per l’imposta di registro è prevista un’aliquota del 2% del canone annuo e l’importo minimo dell’aliquota risulta essere di 67 euro.
Il pagamento dell’imposta di registro viene eseguito utilizzando il modello F23.

Canone Contratto di Locazione Transitorio

Il Decreto Ministeriale 2017 stabilisce, per quanto riguarda il canone di locazione che, per gli immobili siti nei Comuni con più di 10.000 abitanti, il canone è determinato dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle associazioni di locatori e conduttori che tengono conto di tutta una serie di elementi e requisiti dell’immobile e dell’area in cui è collocato.

Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, i quali prevedono l’esonero dall’obbligo di registrazione e di allegare la documentazione da cui risulti l’esigenza legata alla transitorietà del contratto, non valgono i criteri demografici previsti per gli altri contratti transitori ai fini della determinazione del canone.

La ripartizione delle spese tra conduttore e locatore è regolata nell’allegato D dello stesso Decreto Ministeriale. Le voci di spesa a carico esclusivo del locatore comprendono quelle che servono per l’installazione e la manutenzione straordinaria di diversi impianti, quelle di adeguamento alle nuove disposizioni di legge e quelle di rimozione e sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti. Sono invece a carico del conduttore in generale le spese di manutenzione ordinaria, i consumi per l’energia elettrica e i costi necessari ad effettuare ispezioni e collaudi.

Disdetta Contratto di Locazione Transitorio

Sia per i conduttori che per i locatori, non è necessaria la disdetta del contratto transitorio alla scadenza. Al termine del periodo di locazione, il contratto cessa infatti automaticamente di produrre effetti.

Per quanto riguarda lo scioglimento anticipato, è importante sapere che di norma il locatore non ha la possibilità di effettuare la disdetta prima della scadenza.
Il conduttore può invece sciogliere il contratto in anticipo se sussistono gravi motivi. I gravi motivi non sono specificati dalla normativa, si ritiene comunque che siano tutti quei motivi che non dipendono dalla volontà dell’inquilino e che non sono prevedibili, come un improvviso trasferimento o un licenziamento.

modello contratto di locazione transitorio
modello contratto di locazione transitorio

Fac Simile Contratto di Locazione Transitorio Word

Il modello di contratto di locazione transitorio Word messo a disposizione in questa pagina risulta essere piuttosto semplice da utilizzare. Si tratta di un documento in formato DOC che può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Nel fac simile di contratto di locazione transitoria è necessario specificare i seguenti dati
-Dati di conduttore e locatore
-Indirizzo completo dell’appartamento
-Importo del canone
-Indicazione dell’esigenza transitoria per cui viene stipulato il contratto, da provare con apposita documentazione da allegare al contratto.

Inoltre, bisogna anche inserire una clausola con cui il conduttore dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni e la documentazione sull’attestazione di prestazione energetica, APE. In assenza del certificato APE, il locatore e il conduttore sono tenuti a pagare in parti uguali una sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.

Il contratto, secondo quanto stabilito dal comma 4 art 2 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, deve contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell’Accordo definito in sede locale, da provare, per i contratti di durata superiore a trenta giorni, con apposita documentazione da allegare al contratto.

Il modulo deve poi essere firmato e spedito.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione Transitorio Word
1 file(s)

Modello Contratto di Locazione Transitorio PDF Editabile

Il fac simile contratto di locazione transitorio PDF editabile messo a disposizione può essere compilato inserendo i dati che sono stati indicati in precedenza.

Icona
Modello Contratto di Locazione Transitorio PDF Editabile
1 file(s)

Filed Under: Tipi di Contratti di Locazione

Contratto di Locazione per Studenti Word e PDF – Modello e Guida

Aggiornato il 25 Ottobre 2024 da Roberto Rossi

In questa guida mettiamo a disposizione un modello di contratto di locazione per studenti Word e PDF e spieghiamo come funziona questo strumento.

Il contratto di locazione per studenti, anche se previsto da molto tempo nell’ordinamento italiano, è sempre rimasto una forma contrattuale poco usata. Negli ultimi anni, però, il Governo Italiano, in particolare con il decreto 16 gennaio 2017 ,soprattutto al fine di fare emergere il nero e dare maggiori garanzie agli studenti, ha deciso di incentivare questa forma contrattuale.

Caratteristiche Contratto di Locazione per Studenti

Gli affitti per studenti universitari godono di particolari norme e agevolazioni, stabiliti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

L’articolo 3, comma 1, del D.M. del 30 dicembre 2002 stabilisce i limiti di durata per i contratti di locazione destinati a studenti universitari. In particolare, prevede
-Durata minima: 6 mesi
-Durata massima: 36 mesi
Non è consentito stabilire una durata inferiore a 6 mesi; in tal caso, la clausola sarebbe nulla, e verrebbe automaticamente applicata la durata minima prevista dalla normativa. Allo stesso modo, se le parti concordano un periodo superiore a 36 mesi, la clausola è considerata nulla, con conseguente applicazione della durata massima di 36 mesi.
La durata breve, rispetto agli ordinari 3+2 o 4+4 è dovuta proprio allo scopo di questa forma contrattuale, ovvero fornire un’abitazione a quegli studenti universitari che, abitando troppo distanti dal luogo di studio, non possono viaggiare tutti i giorni. Si tratta quindi di uno strumento volto a garantire il diritto allo studio, anche a chi vive lontano dai principali centri universitari.

Per i contratti di locazione per studenti universitari, il canone è regolato ai sensi del D.M. del 30 dicembre 2002, che prevede la definizione delle fasce di prezzo sulla base di specifici accordi locali e in funzione delle aree omogenee. In pratica, il locatore può fissare liberamente l’importo del canone considerando fattori come la durata del contratto, la presenza di arredamento e altre eventuali clausole. Però, l’importo massimo del canone non può superare le fasce stabilite per i contratti a canone concordato. Con l’entrata in vigore del D.M. del 16 gennaio 2017, i contratti di locazione a canone concordato, inclusi quelli per studenti, possono essere stipulati anche senza l’assistenza di associazioni di categoria. È importante sottolineare che, nei contratti non assistiti, per poter usufruire della cedolare secca al 10%, è necessaria un’attestazione di conformità. Questa certificazione, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli accordi locali, garantisce che il contenuto economico e normativo del contratto sia conforme agli accordi territoriali applicabili (risoluzione n. 31/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate). Molti proprietari, tuttavia, trascurano questo aspetto, per cui è importante, per gli studenti, controllare sempre la presenza di tale clausola nel contratto. In merito a questo, la risposta all’interpello n. 105/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se un appartamento viene locato in porzioni a più studenti e i singoli contratti sono stipulati contemporaneamente, con identiche condizioni economiche e normative, è sufficiente un’unica attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni di categoria per l’insieme dei contratti.

Inoltre è prevista la possibilità di accedere alla cedolare secca, con un notevole vantaggio per il proprietario che concede in locazione la propria casa ad uno o più studenti fuori sede. A favore degli studenti, o dei loro genitori, invece, la possibilità di detrarre il 19% dell’importo pagato come canone di locazione dalle imposte dovute allo Stato. In parole povere significa risparmiare il 19% di tasse, che non saranno proprio dovute visto che si considera la relativa parte del canone di locazione come una forma indiretta di tassazione. Questo però solamente nel caso l’immobile affittato si trovi ad almeno 100 km di distanza dal luogo di residenza dello studente.

La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore deve essere fatta seguendo quanto stabilito nell’allegato g) del decreto ministeriale 30 dicembre 2002.

Requisiti per Stipulare Contratto di Locazione per Studenti

Per stipulare un contratto transitorio per studenti universitari è necessario che si rispettino determinati requisiti
-Lo studente deve essere residente in un Comune diverso rispetto a quello in cui il proprietario possiede l’immobile che viene dato in affitto.
-La residenza dello studente deve essere esplicitamente indicata all’interno del contratto di locazione transitorio.
-Il Comune in cui si affitta la casa deve essere sede di un’università o sedi distaccate.

Da segnalare, poi, che per il contratto di locazione per studenti è vietata la sublocazione.

Registrazione del Contratto di Locazione per Studenti

Come gli altri contratti di locazione con durata superiore a 30 giorni, anche il contratto di locazione per studenti deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate

Una volta redatto il contratto di locazione per studenti universitari, è quindi importante provvedere alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, come richiesto per tutti i contratti di locazione che superano i 30 giorni di durata. Questa operazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o, se precedente, dalla data di decorrenza del contratto. Di seguito, i passaggi e i documenti necessari per completare la registrazione
-Copia del contratto: Servono due copie del contratto firmate in ogni pagina sia dal locatore che dallo studente.
-Marca da bollo: È necessaria una marca da €16,00 ogni quattro pagine del contratto. Se si sceglie di utilizzare la cedolare secca come opzione fiscale, l’applicazione della marca da bollo non è necessaria.
-Imposta di registro: Il contratto è soggetto a un’imposta di registro pari al 2% del canone annuo di locazione, pagabile tramite il modello F24 Elide. Anche in questo caso, chi opta per la cedolare secca è esente dal pagamento di questa imposta.
-Modello RLI: Questo modulo è necessario per la registrazione del contratto e va presentato all’Agenzia delle Entrate.
Questi semplici passaggi garantiscono la corretta registrazione del contratto e la possibilità di usufruire di eventuali agevolazioni fiscali, evitando complicazioni future. Assicuratevi di verificare ogni documento per evitare errori e gestire tutto in modo rapido e sicuro.

Rinnovo e Disdetta Contratto di Locazione per Studenti

Il contratto di locazione per studenti universitari può avere una durata variabile tra i 6 e i 36 mesi. Al termine del periodo, se nessuna delle parti interviene, il contratto si rinnova automaticamente per un periodo pari alla durata originaria. Dopo il secondo rinnovo, il contratto è considerato concluso. Se invece una delle parti desidera interrompere anticipatamente il contratto alla prima scadenza, deve inviare una comunicazione di disdetta almeno tre mesi. Oltre alla disdetta al termine del contratto, lo studente può recedere in anticipo per gravi motivi, presentando una comunicazione al locatore con almeno tre mesi di preavviso. Questo permette al conduttore di interrompere il contratto senza attendere la scadenza naturale, tutelando i suoi interessi.

Nei casi in cui il contratto di locazione sia sottoscritto da più studenti, è possibile che solo uno o alcuni di essi decidano di recedere dal contratto. In questa circostanza, i conduttori rimanenti sono comunque tenuti al pagamento dell’intero canone. Di conseguenza, la quota di affitto individuale potrebbe aumentare. Però, ai conduttori rimanenti è concesso di sostituire lo studente uscente con un nuovo inquilino, purché accetti le stesse condizioni contrattuali. Questo consente di mantenere il canone pro capite iniziale, senza aggravi per gli studenti rimasti.

contratto di locazione per studenti
contratto di locazione per studenti

Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti Word

Il fac simile contratto di locazione per studenti Word presente in questa pagina può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

In particolare, all’interno del modello devono essere inserite le seguenti informazioni
-Dati anagrafici di locatore e locatario
-Dati dell’immobile
-Canone di pagamento calmierato e modalità di pagamento
-Durata del contratto
-Indicazione della motivazione dell’affitto, cioè la frequenza di un corso in un’Università fuori dal Comune di residenza dello studente
-APE, attestato prestazione energetica obbligatorio
-Eventuale scelta dell’opzione della cedolare secca al 10% per la tassazione del reddito da locazione da parte del proprietario
-Divieto di subaffitto
-Ripartizione degli oneri

Il modello contratto di locazione per studenti può quindi essere utilizzato come esempio, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e aggiungendo eventuali clausole.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti Word
1 file(s)

Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti PDF

Il fac simile contratto di locazione per studenti PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo i dati che sono stati indicati in precedenza.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione per Studenti PDF
1 file(s)

Filed Under: Tipi di Contratti di Locazione

Contratto di Locazione 3+2 – Fac Simile Word e PDF e Guida

Aggiornato il 24 Ottobre 2024 da Roberto Rossi

In questa pagina proponiamo un fac simile contratto di locazione 3+2 Word e PDF da scaricare e una guida sulle caratteristiche principali di questo tipo di contratto di locazione.

Il contratto di locazione 3+2, conosciuto anche come contratto di locazione a canone concordato, risulta essere una delle forme di locazione previste dalla legge. In particolare, è stato introdotto dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all’articolo 2 comma 3 con l’obiettivo di incentivare il ricorso a forme contrattuali che possano rendere più facilmente accessibile il mercato della locazione di immobili.

Durata Contratto di Locazione 3+2

La durata del contratto di locazione 3+2 è già spiegata dal suo nome, questo tipo di contratto viene stipulato tra locatore e conduttore per 3 anni e viene prorogato alla scadenza per altri 2 anni.

Chi Può Stipulare il Contratto di Locazione 3+2

In passato il contratto di locazione 3+2 era possibile solo in determinate zone. Le città interessate da questa tipologia di contratto erano infatti quelle in cui si ha una maggiore domanda di abitazioni e in cui, di conseguenza, si verificano le maggiori carenze di immobili, rispetto al fabbisogno.

Il contratto a canone concordato della durata di 3+2 è stato esteso a tutti i Comuni d’Italia con il Decreto del 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture, rendendo questa tipologia di locazione accessibile a un numero maggiore di soggetti.

Calcolo del Canone Contratto di Locazione 3+2

Nei contratti di locazione 3+2 il canoe mensile non viene determinato in modo libero dalle parti, a differenza di quanto succede nel contratto di locazione 4+4. Infatti, l’importo massimo del canone non può superare quello che è stabilito dagli accordi territoriali.

Vediamo più nel dettaglio come viene calcolato il canone del contratto.
Per iniziare, bisogna controllare se il Comune in cui è presente l’immobile ha stipulato un accordo territoriale. La verifica può essere effettuata attraverso il sito del Comune.

L’accordo territoriale viene stipulato tra le associazioni dei rappresentanti dei proprietari di case, come Confedilizia, UPPI, ASPPI, e quelle degli inquilini, come Sunia, Sicet, Uniat, alla presenza di solito dell’Assessore comunale competente per materia o del Sindaco. Questo accordo stabilisce le fasce minime e massime del canone concordato in base all’ubicazione dell’appartamento in zone che presentano caratteristiche funzionali simili. Il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane con le medesime caratteristiche per il mercato immobiliare.
Per calcolare il canone, è quindi necessario individuare la zona in cui si trova l’immobile che viene dato in locazione. All’interno di ogni zona di pertinenza, di norma sono presenti tre fasce di canone. Per capire in che sottofascia si colloca l’immobile, è necessario valutare le caratteristiche abitative e funzionali di questo.
Nell’accordo territoriale è infatti presente anche una lista delle dotazioni funzionali usate per determinare la fascia di canone.
Per esempio, la sottofascia può variare in base all’esposizione delle finestre, agli accessori esclusivi come la soffitta e il posto auto e
ai servizi tecnici come l’impianto di condizionamento e la presenza o meno di giardino.
Fatto tutto ciò, è possibile stabilire il valore minimo e massimo da utilizzare per la stipula del contratto di locazione.

Esempio. Dagli accordi tra proprietari di case e rappresentanti degli inquilini risulta che un metro quadrato di un appartamento in una determinata area semi periferica del comune può essere locato all’importo massimo di 1,50 euro al mese. Di conseguenza, un appartamento di 100 metri quadrati, se il contratto viene stipulato secondo il canone concordato, non potrà prevedere una locazione mensile superiore a 100 x 1,50 euro = 150 euro. Ovviamente, gli accordi fissano canoni mensili inferiori a quelli medi di mercato, altrimenti non avrebbe nemmeno senso farli; al contempo, però, devono tenere conto del fatto che canoni eccessivamente bassi rischiano di disincentivare i proprietari al ricorso al canone concordato.

Per i contratti di affitto non assistiti da associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario ottenere un’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali. Tale attestazione certifica che il contratto è conforme alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale e risponde ai requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni fiscali. Con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, è stata introdotta una novità importante: l’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti rimane valida anche per i contratti successivi, a patto che questi mantengano lo stesso contenuto e riguardino lo stesso immobile con caratteristiche invariate. Questa attestazione continuerà a essere utilizzabile per ottenere le agevolazioni fiscali, salvo eventuali modifiche alle caratteristiche dell’immobile o all’accordo territoriale di riferimento.

Registrazione Contratto di Locazione 3+2

Il contratto di locazione 3+2 deve essere registrato con una delle modalità possibili
-In modo telematico, se si è abilitati all’utilizzo dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.
-In modo diretto, andando in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La registrazione negli uffici dell’Agenzia delle Entrate richiede la compilazione del modello RLI.

Per eseguire la registrazione del contratto bisogna presentare i seguenti documenti
-Due copie, firmate in originale, del contratto di locazione.
-Modello RLI compilato.
-Contrassegni telematici, a meno che non si scelga il regime di cedolare secca, con data non successiva a quella di stipula. Il bollo, come previsto dal d.p.r. n. 642/1972, è pari ad € 16,00 ogni quattro facciate, o comunque ogni 100 righe.
-Ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, a meno che non si scelga il regime di cedolare secca.

Disdetta Contratto di Locazione 3+2

L’inquilino può disdire contratto di affitto 3+2 qualora ricorrano gravi motivi, come previsto dall’art.3, comma 6, Legge n.431/98, comunicandolo con sei mesi di anticipo al proprietario tramite lettera raccomandata.  Risulta essere anche possibile inserire nel contratto una clausola che preveda il recesso convenzionale, che consenta al conduttore di dare la disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi per altri motivi. Inoltre, il conduttore può disdire il contratto alla prima scadenza comunicando la propria intenzione con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Il proprietario, invece, può effettuare la disdetta del contratto solo alla scadenza dei primi 3 anni, e solo per i motivi previsti dall’art.3, comma 1 della Legge n.431/1998, tra cui
-Il locatore intende destinare l’immobile a scopo abitativo, commerciale, professionale proprio o di un coniuge, dei genitori, dei figli o di parenti entro il secondo grado
-Il locatore è una persona giuridica, una società, un ente pubblico o ha finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali e intende utilizzare l’immobile per le finalità previste dalla sua attività, offrendo all’inquilino un altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità.
-L’immobile locato è gravemente danneggiato o fa parte di un edificio che necessita di essere ristrutturato e/o messo in sicurezza e la permanenza dell’inquilino rappresenta un ostacolo.
-L’immobile deve essere demolito per lasciare posto alla costruzione di nuovi edifici.
-Senza alcuna motivazione valida, l’inquilino non occupa più stabilmente l’immobile.
-Il locatore vuole vendere l’immobile a terzi e non ha altri immobili ad uso abitativo, al di fuori di quello in cui abita. In questo caso, l’inquilino ha il diritto di prelazione.

Agevolazioni Fiscali Contratto di Locazione 3+2

Le norme prevedono incentivi fiscali per il locatore che usufruisce del contratto di locazione a canone concordato. Il reddito percepito dalla locazione di un immobile può essere abbattuto ai fini Irpef del 30%, contro un abbattimento del 5% per i canoni riscossi da contratti di tipo diverso.

Ipotizziamo che un locatore percepisca in un anno canoni per complessivi 1.800 euro e che questi rientrino nello scaglione di reddito con aliquota del 38%. In questo caso, i 1.800 euro ai fini Irpef diventano 1.260 euro, abbattimento del 30%, per cui il risparmio fiscale è stato pari a (1.800 – 1.260) x 0,38 = 205,20 euro. Non molto, ma sempre qualcosa. Risulta essere evidente che il vantaggio cresce all’aumentare del reddito del locatore dichiarante, perché il 30% di abbattimento sottrarrà base imponibile ad aliquote più alte.

Per chi si avvale della cedolare secca, l’aliquota è del 15%, meno della metà del 21% applicata ai contratti ordinari, se l’appartamento si trova in un Comune ad alta tensione abitativa, o in un Comune limitrofo. Se si sceglie la cedolare secca, si ha anche diritto all’esenzione dall’imposta di registro del 2%, dalle addizionali regionali e comunali, e dall’imposta di bollo.

Fac Simile Contratto di Locazione 3+2 Word

Il modello di contratto di locazione 4+4 Word deve essere compilato inserendo le seguenti informazioni
-Indicazione delle parti. Il contratto di locazione deve necessariamente contenere l’indicazione delle generalità delle parti
-Oggetto, cioè la descrizione dell’immobile con i dati catastali
-Cauzione, cioè la somma che il locatore può chiedere al conduttore una somma di denaro a garanzia delle obbligazioni previste nel contratto
-Sublocazione, cioè la possibilità del conduttore di sublocare in tutto in parte ad altri soggetti l’immobile locato
-Recesso, cioè la possibilità di dare al conduttore il diritto di sciogliere il contratto prima della scadenza.
-Clausole aggiuntive, con cui definire questioni come modalità di pagamento del canone e la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il fac simile contratto di locazione 3+2 presente in questa pagina può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Icona
Contratto di Locazione 3+2 Word
1 file(s)

Fac Simile Contratto di Locazione 3+2 PDF

Il modello contratto di locazione 3+2 PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo le informazioni indicate in precedenza.

Icona
Contratto di Locazione 3+2 PDF
1 file(s)

Filed Under: Tipi di Contratti di Locazione

Contratto di Locazione a Uso non Abitativo – Fac Simile Word e PDF e Guida

Aggiornato il 23 Ottobre 2024 da Roberto Rossi

In questa pagina spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di locazione a uso non abitativo e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di locazione a uno non abitativo Word e PDF da scaricare.

I contratti di locazione per immobili destinati ad uso non abitativo rientrano in una disciplina distinta da quella che regola i rapporti tra proprietari di case e inquilini. Per locazione ad uso non abitativo si intende il godimento da parte del conduttore di un immobile del locatore per finalità diverse da quelle legate all’abitazione.

Caratteristiche della Locazione a Uso non Abitativo

Ai sensi dell’art. 1571 del Codice Civile, la locazione è un contratto con il quale una parte (il locatore) si obbliga a concedere a un’altra parte (il conduttore) l’uso di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo prestabilito.

La disciplina generale della locazione si applica sia ai beni mobili che immobili (artt. 1571-1614 c.c.), ma per i beni immobili urbani si inserisce la normativa specifica dei fondi urbani (artt. 1607-1614 c.c.). Questa normativa varia a seconda dell’uso previsto per l’immobile: per gli immobili a uso abitativo, la locazione è regolata dalla L. n. 431/98 (che ha parzialmente abrogato la L. n. 392/78); per gli immobili destinati a usi diversi (commerciale, professionale, ecc.), valgono le disposizioni degli artt. 27 e seguenti della L. n. 392/78. Altre locazioni, come quelle di immobili non abitativi (ad esempio autorimesse), sono soggette alle norme generali del Codice Civile, salvo eccezioni previste da leggi specifiche.

Secondo quanto previsto dall’art. 1571 c.c., la locazione è un contratto consensuale che si perfeziona con l’accordo delle parti. Il locatore è tenuto a consegnare il bene in buono stato, a mantenerlo in condizioni tali da permetterne l’uso convenuto e a garantire il pacifico godimento del bene senza interferenze di terzi. Se il bene presenta vizi, il locatore è responsabile dei danni, salvo che dimostri di non averli conosciuti o di non averli potuti conoscere al momento della consegna (art. 1578 c.c.). Inoltre, non può apportare modifiche che riducano il godimento dell’immobile da parte del conduttore (art. 1582 c.c.).

Il conduttore, da parte sua, ha l’obbligo di utilizzare il bene con diligenza e secondo quanto pattuito, corrispondendo il canone alle scadenze concordate. Anche in caso di vizi occulti dell’immobile, non può sospendere il pagamento del canone, ma ha facoltà di richiedere una riduzione del canone o la risoluzione del contratto, se i difetti riducono sensibilmente l’uso del bene (art. 1578 c.c.).

Alla fine del contratto, il conduttore deve restituire l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso (art. 1590 c.c.).

In caso di violazioni contrattuali o impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rapporto di locazione può essere interrotto tramite risoluzione contrattuale. Inoltre, il contratto può prevedere clausole di recesso che consentano a una delle parti di recedere unilateralmente, secondo modalità specifiche.

La locazione a uso non abitativo riguarda immobili destinati a ospitare attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche o professionali (art. 27 c.c.), così come attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche, e sedi di partiti o sindacati. Anche i contratti stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali, quando questi ultimi sono conduttori, rientrano in questa categoria.

Per la forma contrattuale, il principio generale è la libertà di forma, sempre che il contratto venga regolarmente registrato. Il mancato adempimento di quest’obbligo comporta la nullità del contratto, sanabile mediante registrazione tardiva.

Durata Contratto di Locazione a Uso non Abitativo

In base a quanto stabilito dalla legge 392/1978, la durata minima prevista per il contratto dipende dall’uso che il conduttore specifica di volere fare dell’immobile. Se trattasi di svolgere attività commerciali, industriali, artigianali, di interesse turistico, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno, organismi di promozione turistica e ogni altra attività relativa al lavoro autonomo, il contratto non può durare meno di 6 anni. Se, invece, parliamo di attività alberghiere e imprese assimilate, come stabilimenti balneari, trattorie, stabilimenti per pubblici spettacoli, la durata minima non può essere inferiore a 9 anni. Trascorso tale periodo, le norme prevedono il rinnovo automatico per un pari numero di anni.

Troviamo poi alcuni tipi di contratto di locazione non abitativa che hanno carattere stagionale, come nel caso degli stabilimenti balneari. In queste situazioni, il locatore ha l’obbligo di concedere in locazione l’immobile nello stesso periodo dell’anno successivo allo stesso conduttore, se il conduttore ha fatto richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.
L’obbligo del locatore ha una durata di sei anni consecutivi, che diventano nove se si tratta di locazione alberghiera.

Come per i contratti di locazione ad uso abitativo, esiste l’obbligo di registrazione e di pagamento delle relative imposte, le quali dovranno essere suddivise tra le parti, tranne che non sia concordato altrimenti.

Disdetta Contratto di Locazione a Uso non Abitativo

Non è detto che le parti vogliano rinnovare il contratto in essere alla scadenza. Se il conduttore vuole evitarlo, dovrà inviare una disdetta tramite lettera raccomandata al locatore almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, a seconda che si tratti di di un contratto di 6 o 9 anni.

Risulta essere, inoltre, possibile la rescissione del contratto da parte del conduttore per gravi motivi e previo preavviso di almeno 6 mesi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche il proprietario può disdire il contratto, ma solo in determinate condizioni previste dalle norme, ovvero
-Se intende adibire l’immobile ad abitazione per la sua persona, il proprio coniuge o parenti entro il secondo grado in linea retta, come figli, genitori e nipoti.
-Se intende adibire l’immobile ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche, alberghiere ed assimilati, impianti sportivi, ricreativi, qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, sempre che tale attività venga esercitata direttamente o dal coniuge o altro parente entro il secondo grado in linea retta;
-Se il locatore è un ente della Pubblica Amministrazione e intende adibire l’immobile per finalità istituzionali.
-Se intende ristrutturare l’immobile, adeguando al piano comunale, e la presenza del conduttore renderebbe l’operazione non possibile.

Nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia disdetto il contratto, ma entro 6 mesi dal rilascio da parte del conduttore non abbia attuato la finalità per cui aveva ottenuto la disdetta, esso sarà sottoposto a sanzioni e il conduttore potrà ottenere il ripristino del contratto, il rimborso delle spese di trasloco e di altri oneri, oltre che il risarcimento del danno entro 48 mensilità di affitto, oltre alla perdita dell’avviamento.

Come si capisce, le norme tutelano in maniera importante il conduttore, tenendo in considerazione il suo interesse a un contratto di locazione quanto più stabile possibile, dato che non è neutrale per un’attività avere sede in un luogo piuttosto che in un altro. Pertanto, a meno che il proprietario dell’immobile non abbia seri motivi per chiedere la disdetta del contratto, come indicato sopra, il conduttore avrà diritto alla conclusione del contratto nei termini concordati e ad eventuali risarcimenti del danno per i casi in cui fossero avvenute violazioni da parte del locatore.

Chiaramente, il proprietario ha diritto a vendere l’immobile a terzi, anche se locato. Tuttavia, dovrà darne comunicazione al conduttore, il quale conserverà tutti i diritti relativi al suo contratto di locazione. La notifica dovrà avvenire per mezzo di un ufficiale giudiziario e, tra l’altro, dovrà essere chiesto al conduttore se intende avvalersi del diritto di prelazione. Dunque, a parità di offerta ricevuta, il conduttore avrà il diritto di acquistare l’immobile dal proprietario rispetto a terzi, avendo un interesse specifico.

Indennità per Perdita dell’Avviamento

Per evitare che il locatore prenda la decisione di non rinnovare il contratto con lo scopo di subentrare nell’attività del locatario, riprendendo qui una gestione commerciale che risulta essere già avviata e consolidata, la legge prevede un indennizzo a favore del locatario chiamato indennità di avviamento pari a 18 mensilità, elevate a 21 nel caso in cui l’attività esercitata abbia carattere turistico alberghiero.
Non è finita qui. Qualora il locatore abbia messo a disposizione l’immobile a un altro conduttore per l’esercizio di un’attività del tutto simile a quella del vecchio conduttore entro un anno dalla cessazione del precedente esercizio, visto che il nuovo conduttore si gioverà dell’avviamento del primo, il precedente conduttore avrà diritto a un indennizzo di importo doppio.
Va chiarito, però, che l’indennità per la perdita dell’avviamento potrà essere richiesta solamente dai conduttori che abbiano svolto presso l’immobile un’attività a contatto con il pubblico, quindi, non riguarda il libero professionista o il lavoratore autonomo. L’indennità non è dovuta nemmeno nei casi in cui il contratto non sia stato rinnovato o sia stato interrotto per inadempienza del conduttore.

Sublocazione e Cessione del Contratto

Possibile anche la sublocazione del contratto da parte del conduttore, anche senza il consenso del proprietario, sempre che insieme al contratto di locazione venga ceduta anche l’attività d’impresa. Bisogna darne comunicazione al proprietario con lettera raccomandata. Questo può opporsi entro 30 giorni nel caso sussistessero gravi motivi.

Fac Simile Contratto di Locazione a Uso non Abitativo Word

Il fac simile di contratto di locazione a uso non abitativo presente in questa pagina può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Andando più nel dettaglio, nel modello è necessario inserire le seguenti informazioni
-Oggetto, cioè la descrizione dell’immobile con i relativi identificativi catastali
-Destinazione dell’immobile, cioè la descrizione di come sarà utilizzato il locale
-Canone, l’importo da corrispondere per il godimento dell’immobile
-Durata
-Recesso, cioè la possibilità per il locatore di concedere o meno al conduttore il diritto di sciogliere il contratto prima della sua naturale scadenza
-Cauzione. Il locatore può chiedere al conduttore una cauzione per la locazione.
-Sublocazione, cioè la possibilità di sublocare il locale commerciale in tutto in parte ad altri soggetti.

Il modello contratto di locazione a uso non abitativo può quindi essere utilizzato come esempio, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e aggiungendo eventuali clausole.

Icona
Fac Simile Contratto di Locazione Commerciale Word
1 file(s)

Modello Contratto di Locazione a Uso non Abitativo PDF Editabile

Il fac simile contratto di locazione a uso non abitativo PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo i dati indicati in precedenza.

Icona
Contratto di Locazione Commerciale PDF
1 file(s)

Filed Under: Tipi di Contratti di Locazione

  • 1
  • 2
  • 3
  • Next Page »

Guide Principali

Contratto di locazione 4+4
Contratto di locazione 3+2
Contratto di locazione commerciale
Disdetta contratto di locazione
Registrazione contratto di locazione

Categorie

  • Disdetta
  • Guide
  • Modelli e Fac Simile
  • Tipi di Contratti di Locazione

Pagine

  • Contatti
  • Contratto di Locazione
  • Cookie Policy
  • Privacy
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkLeggi di più