Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione, relativamente all’affitto di un immobile con uso abitativo, possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi con il modello 730 o il modello Unico, a seconda del tipo di contratto, della finalità della locazione e del reddito lordo imponibile del contribuente.
Indice
Detrazione per i Contratti a Libero Mercato
La prima tipologia di detrazione è destinata agli inquilini con contratti a libero mercato, soprattutto per chi ha un reddito basso. Per i contribuenti titolari di contratti stipulati o rinnovati secondo la legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione è:
-300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-150 euro se il reddito complessivo è tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Se il reddito supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione. È possibile beneficiare di questa detrazione anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, purché si consideri automaticamente rinnovato ai sensi della stessa legge. Inoltre, il riferimento esplicito alla legge nel contratto non è un requisito indispensabile.
Detrazione per i Contratti a Canone Concordato
Le detrazioni di cui sopra si riferiscono ai contratti di locazione del tipo ordinario, mentre diversa è la situazione relativa ai canoni di affitto concordato. Si tratta di quei contratti, il cui canone non è liberamente fissato dalle parti, ma trova un limite massimo negli accordi territoriali pattuiti tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari di immobili e quelle degli inquilini. In sostanza, tali accordi, che la legge richiede che sussistano almeno per i capoluoghi di provincia caratterizzati da alta intensità abitativa, fissano un tetto massimo al canone mensile per metro quadrato, sulla base della zona in cui si trova l’immobile, in modo che le limitazioni siano abbastanza attinenti alla situazione specifica.
L’intento è di calmierare i prezzi, tenendoli al di sotto di quelli di mercato, consentendo al contempo agli inquilini di trovare un immobile disponibile. In genere, si calcola, che nelle città dove sono maggiormente attivi questi contratti, il canone mensile è fissato intorno al 25% in media più basso di quello di mercato per abitazioni omologhe, una percentuale consistente, ma non eccessiva, proprio perché altrimenti questi contratti non troverebbero applicazione pratica, ma resterebbero lettera morta.
La legge incentiva il ricorso a questo tipo di accordi tra proprietario e inquilino, anche attraverso una politica di sgravi fiscali.
Per i contratti di locazione a canone concordato, definiti localmente fra le organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori più rappresentative, la detrazione d’imposta è
-495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-247,90 euro se il reddito complessivo è tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Questa detrazione è prevista per i contratti con canone agevolato, rendendo l’affitto più accessibile per chi rientra nelle soglie di reddito indicate.
Detrazione per il Trasferimento di Residenza per Motivi di Lavoro
La normativa fiscale prevede una detrazione specifica per chi trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno dei comuni limitrofi, nei tre anni precedenti la richiesta della detrazione. Gli importi previsti sono
-991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
-495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.
Questa agevolazione è concessa a condizione che
-Il lavoratore trasferisca la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo.
-Il nuovo comune si trovi ad almeno 100 km di distanza dal precedente e in una regione diversa.
-La residenza sia stata trasferita non oltre tre anni prima della richiesta della detrazione.
La detrazione è usufruibile per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento avviene nel 2021, la detrazione si applicherà per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023.
Detrazione per l’Affitto di Studenti Fuori Sede
Gli studenti universitari fuori sede possono richiedere una detrazione pari al 19% del canone d’affitto, applicabile su un importo massimo di 2.633 euro. Per usufruire della detrazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-L’immobile in affitto deve trovarsi nel comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo, distante almeno 100 km dalla residenza dello studente.
-La detrazione si applica ai contratti di locazione stipulati secondo la legge 431 del 9 dicembre 1998, ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa. Dal 2012, l’agevolazione è estesa agli studenti che frequentano corsi di laurea in università di paesi dell’Unione Europea.