L’avviamento è la capacità dell’azienda di maturare un utile, ha implicazioni sul piano contabile e anche nel nostro ordinamento.
Per esempio relativamente ai contratti di locazione commerciale, per i quali, in caso di recesso, il proprietario dell’immobile locato a un’attività commerciale deve corrispondere al locatario 18 mensilità commisurate all’ultimo canone da questi versato, che salgono a 21 mensilità per le attività alberghiere. Questa indennità non è dovuta nei casi di inadempienza contrattuale da parte del locatario, di suo recesso, di procedure fallimentari e di qualsiasi altra ipotesi di risoluzione anticipata da parte di questi.
L’indennità è sempre dovuta nei casi di locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali o artigianali che prevedono il contatto con utenti e consumatori. Il diritto a questa indennità non può essere derogato dal contratto, ma all’atto della cessazione del rapporto di locazione immobiliare commerciale il conduttore può rinunciarvi con un’apposita transazione. Al contrario, il conduttore ha diritto a una maggiorazione dell’indennità nei casi in cui l’immobile fosse in seguito adibito ad uso commerciale, e in favore di un’attività simile per caratteristiche merceologiche, entro un anno dalla cessazione del precedente contratto.
Il proprietario dell’immobile deve dare comunicazione scritta al conduttore dell’eventuale intenzione di cedere la proprietà a titolo oneroso, tramite atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione vanno indicati il prezzo e le altre principali condizioni praticate per la cessione. Il conduttore deve rispondere entro i successivi 60 giorni, facendo conoscere al proprietario se ha intenzione o meno di rilevare l’immobile a condizioni almeno uguali a quelle richieste. In pratica, egli ha un diritto di prelazione in caso di offerte pervenute al proprietario di simili condizioni. La disciplina riguarda, come segnalato, solo gli immobili adibiti ad attività a contatto con il pubblico, non a quelle professionali o autonome, transitorie o occasionali.
Se il proprietario non provvede a notificare l’intenzione di vendere l’immobile, il conduttore ha la possibilità di riscattarlo ugualmente entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, facendo valere il suo diritto contro ogni avente causa.
La ragione di questa norma consiste nella volontà del legislatore di tutelare un determinato tipo di impresa, prendendo atto che parte del suo valore proviene proprio dal suo contatto con la clientela in un determinato luogo. Sicuramente è capitato di assistere a un’attività commerciale, in particolare, che otteneva risultati in un determinato luogo e magari trasferendosi anche a pochi metri di distanza, non è riuscita a trattenere tutta la clientela. Risulta essere la prova che quando un’attività è a contatto con clienti o utenti, parte del suo valore dipende dalla posizione. Se il proprietario dell’immobile decidesse da un momento all’altro di non rinnovare il contratto al conduttore, procurerebbe a questo un duro colpo sul piano degli affari, per cui la legge si premura in modo che la parte contrattuale debole venga tutelata, essendole garantita un’indennità non certamente secondaria per entità, visto che corrisponde a un anno e mezzo di locazione. Essa funziona da risarcimento per l’eventuale danno per il titolare dell’attività, ma anche da disincentivo per il proprietario a mutare con relativa facilità conduttore.
Il rafforzamento della tutela si ha con la previsione dell’inderogabilità dell’indennità nel contratto. Di conseguenza, nulla sarebbe una clausola con la quale il conduttore vi rinuncia. Per non parlare della maggiorazione dell’indennità prevista nei casi in cui il proprietario decida di locare l’immobile a un conduttore per l’esercizio di un’altra attività simile entro l’anno. In altri termini, il legislatore ha dato priorità all’interesse del conduttore e alla stabilità del rapporto contrattuale.
Come scritto, non si applicano tali disposizioni nei casi di
-Decisione di disdetta contratto di locazione commerciale da parte del conduttore.
-Mutuo consenso, per cui non appare prevalente la volontà dell’una o dell’altra parte contrattuale.
-Inadempimento del conduttore, per esempio nei casi di sfratto per morosità prima della scadenza del contratto.
-Mutamento di destinazione, per cui il conduttore muta la destinazione dell’immobile, mettendo il locatore in una condizione differente da quella pattuita.
-Fallimento dell’attività del conduttore.
-Distruzione dell’immobile, per cui il contratto di locazione si risolve automaticamente, essendo venuto meno l’oggetto del contratto.
-Acquisto dell’immobile da parte del conduttore. In questo caso, avendo il conduttore esercitato il diritto di prelazione, acquistando l’immobile finora locato, non ha più diritto all’indennità.
Infine, oltre alle ipotesi sopra elencate, il diritto di prelazione si esclude anche nei seguenti casi
-Immobile complementare o interno a stazioni ferroviarie, porti, zone servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
-Attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sedi di partiti e sindacati.
-Se l’immobile è adibito a qualsiasi uso da parte dello stato o altro ente pubblico.
Il diritto di prelazione è quindi un elemento importante del contratto di locazione commerciale.