In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile disdetta contratto di locazione studenti.
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Disdetta Contratto di Locazione Studenti
La disdetta nei contratti di locazione per studenti universitari segue regole speciali fissate dalla legge 431/1998 e dai modelli ministeriali allegati al decreto interministeriale 16 gennaio 2017: la durata è pattuita tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mesi e, alla prima scadenza, il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se lo studente non comunica la propria volontà di cessare, con una lettera da inviare al locatore non prima di tre mesi e non oltre un mese rispetto alla data di scadenza indicata nel contratto. Questa finestra di preavviso ristretta è prevista espressamente nel testo tipo ministeriale e va rispettata con un mezzo che assicuri prova della ricezione, perché in caso contrario opera di diritto il rinnovo per un periodo pari a quello originario. Dopo il secondo periodo il rapporto non si proroga ulteriormente per automatismo e cessa, salvo che le parti decidano di stipulare un nuovo contratto conforme alla disciplina di settore.
Accanto alla disdetta in prossimità della scadenza, lo studente mantiene la facoltà di recedere in anticipo quando sopravvengano gravi motivi, con un preavviso non inferiore a tre mesi da inviare con raccomandata o altro mezzo idoneo alla prova, e la stessa facoltà può essere esercitata anche da uno solo dei co-conduttori nei contratti sottoscritti da più studenti: in quel caso il rapporto prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la responsabilità solidale del recedente per i canoni maturati sino alla data di efficacia del suo recesso. La clausola è contenuta nel contratto-tipo per studenti e consente di gestire in modo ordinato il subentro o la riduzione del numero degli occupanti quando cambiano gli assetti del gruppo.
Il locatore non dispone di un recesso “libero” durante la vigenza del contratto studentesco e deve attendere le scadenze naturali disciplinate dal modello ministeriale; la disdetta dal suo lato è ammessa nei soli casi previsti dalla legge generale delle locazioni abitative e, comunque, non opera l’automatismo di rinnovo oltre il secondo periodo, in modo che al termine della rinnovazione l’alloggio rientra nella piena disponibilità del proprietario salvo diverso accordo. Nella prassi, pertanto, la gestione delle uscite intermedie è concentrata sul diritto di recesso dello studente per gravi motivi e sulla disdetta nei tempi stretti previsti alla prima scadenza, mentre la parte proprietaria programma la cessazione al termine del secondo periodo o la stipula di un nuovo contratto con lo stesso conduttore o con altri studenti.
Sul piano formale la disdetta deve identificare contratto, immobile e data di cessazione richiesta e va inviata entro la finestra legale; l’uso della raccomandata o della PEC permette di dimostrare il rispetto del termine minimo e massimo. Se si sceglie il recesso per gravi motivi in corso di rapporto, la comunicazione deve enunciare le ragioni sopravvenute non imputabili allo studente che rendono eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto e deve fissare la data di rilascio a non meno di tre mesi dalla ricezione. È utile coordinare subito sopralluogo, consegna delle chiavi e letture dei contatori, perché il canone resta dovuto sino al giorno in cui l’immobile è restituito libero e le eventuali somme a conguaglio (utenze, spese, danni documentati) si definiscono in verbale di rilascio. Il deposito cauzionale si restituisce al termine, al netto di quanto comprovato a carico del conduttore, e non può essere trattenuto come penale generale di recesso, poiché la disciplina riconosce allo studente una via d’uscita tipizzata e un meccanismo di disdetta con finestre predeterminate.
Gli effetti fiscali della disdetta non vanno trascurati. Se il contratto si chiude per disdetta alla scadenza o per recesso anticipato, la cessazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro trenta giorni; in regime ordinario si versa l’imposta di registro per risoluzione, mentre in cedolare secca non sono dovute imposta di registro e bollo sugli adempimenti, restando comunque l’obbligo della comunicazione nei termini. La mancata presentazione dell’RLI non impedisce la cessazione sul piano civilistico, ma espone a sanzioni e ostacola la chiusura corretta del rapporto ai fini tributari. Per i periodi in cui l’immobile è stato concesso con canone concordato e cedolare ridotta, l’eventuale rinegoziazione dell’uscita non può alterare retroattivamente i presupposti del regime: gli adeguamenti o gli accordi di saldo vanno sempre gestiti con scritture puntuali e, se incidono sul canone, registrati secondo le regole ordinarie.

Fac Simile Disdetta Contratto di Locazione Studenti Word
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