Contratti di Locazione

Guide sul Contratto di Locazione e Modelli da Scaricare Gratis

Mancata Registrazione del Contratto di Locazione – Sanzioni

Aggiornato il 7 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo quali sono le conseguenze della mancata registrazione del contratto di locazione.

Molti proprietari di seconde case si chiedono spesso se sia per loro conveniente o meno registrare il contratto di locazione, confidando magari nel fatto che l’inquilino sia un conoscente o una persona apparentemente affidabile, che mai lo denuncerebbe. L’introduzione della cedolare secca quale sistema di tassazione dei redditi provenienti dalla locazione degli immobili è avvenuta proprio per eliminare o almeno contenere in modo apprezzabile il numero dei locatori che non registrano il contratto di locazione. Per quanto si siano avvertiti miglioramenti, la situazione non è mutata nel senso radicale sperato dal legislatore, tanto che sono state anche potenziate le sanzioni a cui il proprietario va incontro nel caso in cui si scopra che ha locato un immobiliare in nero.

Conseguenze della Mancata Registrazione del Contratto di Locazione

La prima conseguenza della mancata registrazione del contratto di locazione è la sua nullità, proprio perché l’atto serve a fare valere i diritti e i doveri delle parti.

Questo è indicato chiaramente nell’articolo 1 comma 346 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in cui si afferma che I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

La nullità derivante dalla mancata registrazione viene corretta con la successiva registrazione del contratto da parte del locatore o del conduttore. Questo significa che la tardiva registrazione del contratto di locazione da parte di uno dei due contraenti ha l’effetto di eliminare il vizio di invalidità di cui il contratto era affetto rendendolo valido.

C’è un altro aspetto particolarmente punitivo per i proprietari che affittano un immobile a scopo abitativo in nero, senza dichiararlo. L’art.3, comma 8 del D.Lgs. 23 del 2011 dispone, infatti, che l’inquilino che denuncia l’omessa registrazione del contratto avrà diritto per tutto il periodo residuo del contratto medesimo a un canone pari a sole tre volte la rendita catastale dell’immobile, rivalutato annualmente del 75% rispetto all’indice di variazione dei prezzi al consumo.

Pensate, quindi, a un proprietario che non ha registrato dopo 2 mesi il contratto di locazione di un immobile con rendita catastale pari a 400 euro, che affitta a un inquilino per 350 euro mensili. Egli sarà costretto per tutta la durata del contratto, ossia per i 4 anni seguenti, più per i successivi 4 anni dopo il rinnovo, a locare l’immobile per soli 1.200 euro all’anno, vale a dire per 100 euro al mese per i primi 12 mesi, rivalutando l’importo del 75% del tasso d’inflazione secondo l’Istat. In sostanza, la sua furbizia gli sarà costata qualche decina di migliaia di euro negli anni di minori canoni riscossi, oltre alle sanzioni comminate dal Fisco.

Vero è che l’inquilino dovrà anche dimostrare l’esistenza del rapporto tra le parti, ma bastano prove semplici da esibire, come il versamento di uno o più canoni tramite assegno o bonifico bancario o altro pagamento tracciabile, una qualche testimonianza o un documento scritto per incastrare il proprietario.

C’è poi un’altra conseguenza da considerare in caso di contratto di locazione verbale e, quindi, non registrato. In questo caso, visto che la legge impone la forma scritta per la validità del contratto di locazione, la mancanza di questa impedisce al proprietario di ricorrere alla speciale procedura di sfratto per morosità dell’immobile da parte dell’inquilino moroso. Questo significa che il proprietario potrà ottenere la liberazione dell’immobile locato solo con un ordinario procedimento diretto ad accertare la occupazione abusiva dell’immobile.

Sanzioni per Mancata Registrazione del Contratto di Locazione

La mancata registrazione di un contratto di locazione comporta significative conseguenze per entrambe le parti coinvolte. In primo luogo, è essenziale ricordare che l’Agenzia delle Entrate, responsabile della riscossione, può effettuare un accertamento fiscale nei confronti del contribuente, che può includere anche controlli diretti sui conti correnti. Inoltre, l’omessa registrazione non solleva le parti dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro, che resta una responsabilità solidale e, quindi, ripartita tra proprietario e conduttore.

Ai sensi dell’articolo 69 del D.P.R. n.131/1986, l’omessa registrazione del contratto di locazione è soggetta a una sanzione rilevante, compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Però, se il ritardo nella registrazione non supera i 30 giorni, la sanzione è ridotta al 60%-120%. Quanto all’omesso versamento dell’Irpef, la responsabilità ricade esclusivamente sul locatore, il quale può essere soggetto a un accertamento fiscale fino a cinque anni dopo l’anno in cui avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi.

Registrazione Tardiva di un Contratto di Locazione

Può accadere che, nonostante il termine legale per la registrazione di un contratto di locazione sia scaduto, entrambe le parti,  o solo una di esse, decidano di adempiere comunque all’obbligo in un momento successivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34156 del 20 dicembre 2019, ha chiarito che la registrazione posticipata del contratto di locazione annulla la nullità assoluta prevista dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 311/2004.

Prima di questa sentenza, le Sezioni Unite della Corte, con la pronuncia n. 23601/2017, avevano già dichiarato ammissibile la registrazione tardiva con effetto sanante retroattivo. Di conseguenza, l’inquilino, una volta effettuata la registrazione, è protetto da azioni di rilascio del proprietario e può beneficiare della durata del contratto originariamente concordata.

La sentenza n. 34156 del 2019 va oltre, posizionandosi in un contesto di contrasto all’evasione fiscale. Infatti, la Corte ha affermato che la registrazione tardiva ha sempre un effetto sanante, eliminando così la nullità che deriverebbe dall’omessa registrazione. Questo nonostante l’articolo 1423 del Codice Civile, che vieta la convalida dei contratti nulli, e l’articolo 1, comma 346 della legge 311/2004, che non prevede esplicitamente una sanatoria per la nullità derivante dalla mancata registrazione.

La Corte ha basato la sua decisione su due principi chiave
-Le norme tributarie consentono la sanatoria della nullità anche se la registrazione è tardiva.
-La mancata registrazione genera una nullità impropria” derivante dall’inadempimento di un’attività esterna al contratto stesso e non da un vizio strutturale. Il contratto, pertanto, è considerato formalmente valido e perfettamente efficace.
La pronuncia del 2019 conferma quanto già ribadito in precedenti decisioni (n. 23601/2017, n. 10498/2017, n. 20858/2017 e n. 26912/2018), stabilizzando gli effetti del contratto a tutela delle parti coinvolte. La Corte non ha solo tutelato il conduttore, considerato la parte più vulnerabile, ma ha anche garantito un interesse di rilevanza pubblica, ossia il pagamento delle imposte dovute. Questa interpretazione assicura che il fisco possa beneficiare del gettito derivante dalla regolarizzazione del contratto di locazione, rafforzando così l’obiettivo di tutela erariale e favorendo un sistema di locazioni più trasparente e corretto.

Se ci si domanda se sia possibile registrare in ritardo un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, la risposta è positiva. La cedolare secca, infatti, consente di beneficiare di vantaggi fiscali, come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro al momento della registrazione. Ma cosa accade in caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione abitativa con cedolare secca? In questi casi, è fondamentale comprendere se si applichino delle sanzioni e come queste vengano calcolate.
Normalmente, in un contratto soggetto a cedolare secca, l’imposta di registro e di bollo sono sostituite da un’imposta sostitutiva versata annualmente in sede di dichiarazione dei redditi, analogamente all’Irpef. Però, in caso di registrazione tardiva, il locatore è comunque tenuto a pagare una sanzione amministrativa. La sanzione sarà commisurata all’imposta di registro calcolata sull’importo che sarebbe stato dovuto per l’intera durata del contratto, oltre agli interessi di mora. Questo criterio rispetta quanto stabilito dalla circolare n. 26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, che permette alla cedolare secca di sostituire l’imposta standard di registrazione.
Il contribuente può inoltre avvalersi del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la scadenza prevista per la registrazione e la data effettiva della stessa. Grazie a questo istituto, la sanzione può essere ridotta, garantendo un onere amministrativo inferiore in caso di registrazione ritardata.

Filed Under: Guide

Sfratto per Finita Locazione – Modello e Guida

Aggiornato il 7 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo in cosa consiste lo sfratto per finita locazione e mettiamo a disposizione un modello sfratto per fine locazione da scaricare.

Lo sfratto è il provvedimento con il quale il giudice intima all’inquilino di lasciare un immobile e di riconsegnarlo al proprietario. Con tale provvedimento il giudice fissa una data entro la quale l’inquilino dovrà lasciare l’immobile. Le due principali ipotesi di sfratto prese in considerazione dal nostro ordinamento sono quello per finita locazione e quello per morosità. In questa guida approfondiamo la prima casistica, che si verifica nel caso in cui, nonostante la scadenza del contratto di locazione, il conduttore non lasci libero l’immobile del locatore.

Procedimento Sfratto per Finita Locazione

Lo sfratto per finita locazione, in base a quanto previsto dall’articolo 657 del codice di procedura civile, è intimato dopo la scadenza del contratto.

Vediamo quindi cosa deve fare il proprietario dell’immobile alla scadenza del contratto, nel caso in cui il conduttore non mostri l’intenzione di andare via.
Il locatore deve notificare al conduttore un’intimazione dello sfratto, ossia un atto con il quale gli chiede di presentarsi davanti al giudice a una certa data, che deve necessariamente essere di almeno 20 giorni successivi a quella dell’intimazione.
Il Tribunale in cui le parti dovranno presentarsi è quello territorialmente competente, in relazione all’ubicazione dell’immobile.
Risulta essere importante sapere che non è una buona idea evitare di presentarsi in udienza, perché il giudice potrebbe decidere automaticamente l’esecuzione immediata dello sfratto.
Entrambe le parti dovrebbero avvalersi dell’assistenza di un legale, specialmente il conduttore, che generalmente deve spiegare almeno le ragioni per cui non intende lasciare l’immobile.

Se l’inquilino a cui è stato intimato lo sfratto non compare in udienza o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto e dispone l’apposizione della formula esecutiva in calce alla citazione, con effetto trenta giorni dopo.
Nel caso in cui l’intimato proponga opposizione al momento dell’udienza, e se le eccezioni sono fondate su prova scritta o se esistono gravi motivi, si apre un ordinario procedimento di cognizione.
Nel caso, invece, in cui le eccezioni non siano fondate su prova scritta e non sussistano gravi motivi, il giudice pronuncia il rilascio con ordinanza non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto.

Risulta essere comunque importante sapere che l’intimato può fare opposizione anche nel caso in cui l’intimazione di sfratto sia stata convalidata in sua assenza.
In questo caso, però, deve dimostrare di non avere ricevuto tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
L’opposizione non sospende il processo esecutivo e, in ogni caso, non è ammessa se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione.

Sfratto per Finita Locazione Commerciale

Per i contratti di locazione commerciale è necessario prestare attenzione a un ulteriore elemento.

Nel caso in cui la locazione sia relativa a un’attività commerciale, che comporta un contatto diretto con il pubblico, la Legge 392/1978 prevede che, in caso di risoluzione del contratto che non dipenda da inadempimento dell’inquilino o da una sua disdetta o recesso, ma che sia conseguente, quindi, alla volontà del locatore, questo è tenuto a corrispondere al conduttore un’indennità pari a 18 mensilità di canone, che diventano 21 per le attività alberghiere, e che l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennità.

Cosa Fare se l’Inquilino non Lascia l’Immobile

Con la convalida dello sfratto, il Giudice assegna all’inquilino un termine per rilasciare l’alloggio. Nel caso in cui l’inquilino non rilasci l’immobile entro il termine stabilito, è necessario dare corso all’azione esecutiva per ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio.

Per prima cosa, l’avvocato dovrà richiedere la notificazione di un atto di precetto, con il quale viene intimato all’inquilino il rilascio dell’alloggio entro 10 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in caso contrario, si procederà all’azione esecutiva.

Una volta che sono passati questi 10 giorni, se l’immobile non è stato rilasciato, inizia l’azione esecutiva di rilascio vera e propria, per attivare la quale l’avvocato dovrà richiedere al competente Ufficiale Giudiziario la notificazione all’inquilino, ai sensi dell’art. 608 c.p.c., dell’avviso con il quale gli comunica il giorno e l’ora in cui procederà ad eseguire lo sfratto. Nel giorno stabilito, l’Ufficiale Giudiziario procede ad immettere il proprietario nel possesso l’immobile, se necessario, con l’ausilio della forza pubblica. In pratica, l’inquilino viene fatto uscire dall’immobile e la serratura di ingresso viene sostituita.

Licenza per Finita Locazione

Nel caso in cui si tema che, una volta scaduto il contratto a seguito di regolare disdetta, l’inquilino possa non rilasciare spontaneamente l’immobile, è possibile dare corso a un procedimento di licenza per finita locazione.

Con il procedimento di licenza per finita locazione, infatti, l’azione viene esercitata prima della scadenza. Si tratta quindi di un’ipotesi eccezionale di condanna in futuro.

Anche in questo caso l’intimazione deve essere fatta con contestuale citazione per la convalida, nel rispetto dei termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Il procedimento è analogo a quello descritto in precedenza per lo sfratto per finita locazione.

Tempi Sfratto per Finita Locazione

I tempi dello sfratto per finita locazione dipendono da vari fattori, come l’eventuale opposizione del conduttore, cosa che comporta la pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, con la conseguenza che il processo prosegue nel merito, allungando i tempi.

In assenza d’opposizione, si applica l’art. 56 della Lg. 392/1978, in base alla quale, con l’ordinanza di rilascio, il giudice stabilisce anche la data in cui l’immobile deve essere liberato, in considerazione delle argomentazioni delle parti contendenti oltre che delle ragioni per cui si è deliberato il rilascio medesimo entro sei mesi, o dodici mesi nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali.

Tuttavia, è prevista un’eccezione per i comuni ad alta intensità abitativa, infatti, l’art. 6 Lg. 431/1998 prevede che il conduttore possa chiedere al tribunale il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza di rilascio per un’unica volta, in modo che sia rideterminato il giorno del rilascio entro il termine massimo di sei mesi.

Modello Intimazione di Sfratto per Finita Locazione Word

In questa sezione è disponibile un fac simile sfratto per finita locazione Word da scaricare e modificare in base alle proprie esigenze.

Icona
Sfratto per Finita Locazione
1 file(s)

Filed Under: Guide

Garante del Contratto di Locazione – Come Funziona

Aggiornato il 6 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo quale risulta essere il ruolo del garante nel contratto di locazione.

Il contratto di locazione si ha tra un soggetto chiamato locatore e uno chiamato conduttore. Il primo è il proprietario e il secondo è colui che intende prendere possesso dell’immobile. Nel gergo comune, si ha un proprietario che affitta un immobile a un inquilino. Sappiamo però che sul piano normativo, l’affitto fa riferimento ad altre fattispecie.

Siglando questo contratto, il conduttore o inquilino si impegna a versare mensilmente al locatore o proprietario un determinato canone di locazione. Trattandosi di contratti dalla durata pluriennale, tipico è quello di 4+4 anni, inerente il contratto di locazione di un immobile a scopo abitativo, la preoccupazione principale del locatore è sempre quella di non essere in grado di riscuotere i canoni periodici, per esempio, perché l’inquilino potrebbe perdere il lavoro o perché possiede un’occupazione saltuaria. Sappiamo quante volte, infatti, in Italia molti proprietari preferiscano persino lasciare l’immobile vuoto e infruttifero per evitare il rischio di trovarsi davanti a un inquilino moroso, a causa anche di norme tipicamente favorevoli a questo.

Per questo può intervenire la figura di un garante, ovvero di colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione. Nel nostro caso, il garante, detto anche fideiussore, si impegna a garantire il pagamento dei canoni mensili in favore del locatore, nel caso in cui non vengano adempiuti dal debitore originario e principale, che resta l’inquilino. Un caso tipico di fideiussione per i contratti di locazione si ha quando uno studente ha la necessità di prendere casa nei pressi della facoltà universitaria in cui studia. Quasi sempre si tratta di un soggetto sprovvisto di reddito proprio, per cui formalmente non avrebbe alcuna possibilità di pagarsi da solo il canone. In genere, chiede quindi la garanzia a uno dei genitori dello studente, che è nella sostanza colui che direttamente o tramite lo studente sborsa mensilmente la somma dovuta.

Dunque, vediamo come funziona la garanzia. Tizio stipula con Caio un contratto di locazione con garante e Sempronio garantisce per i pagamenti di Tizio verso Caio. Ipotizziamo che Tizio non paghi uno o più canoni mensili, avendo perso il lavoro. A questo punto, Caio sollecitatolo inutilmente, si rivolge a Sempronio, che sarà tenuto a pagare per suo conto. Così facendo, il locatore ha un’alta probabilità di venire soddisfatto integralmente dell’obbligazione. Infatti, egli ha davanti non una, ma due controparti formalmente debitrici nei suoi confronti. Se quella principale non risulta adempiente, si chiede l’adempimento alla seconda, ovvero a quella garante. Va detto che la garanzia potrebbe essere concessa sia per un periodo che per l’intera durata del contratto. Per esempio, un genitore potrebbe agevolare un figlio lavoratore fuori sede, garantendo per il pagamento dei canoni per i primi mesi, in modo da consentirgli di consolidare la propria posizione finanziaria, ma lasciando che successivamente sia egli stesso a provvedere senza alcuna copertura formale.

La funzione della garanzia per un contratto di locazione appare importante per ampliare l’offerta di immobili, specie nelle zone ad alta intensità abitativa, dove la domanda è solitamente più elevata e non si trovano tutte le case disponibili per i potenziali inquilini. La garanzia avvicina domanda e offerta, riducendo i dubbi dei proprietari, i quali hanno una maggiore tutela in caso di inadempienza dell’inquilino. Facciamo presente, però, che la garanzia non sostituisce la necessità per l’inquilino di pagare una somma di denaro, la cauzione, all’atto della stipulazione del contratto, a titolo precauzionale per i casi di danni da lui provocati nel corso del contratto. Inoltre, per fare in modo che la garanzia sia valida, è necessario che essa venga inserita nel contratto, indicando i dati del garante, compresi il suo codice fiscale e l’identificazione del suo documento di riconoscimento. Chiaramente è obbligatoria la sua firma, altrimenti non si avrebbe mai formalmente la certezza che la garanzia personale offerta sia veritiera.

Esiste una peculiarità fiscale in materia. Sappiamo che i contratti di locazione tra persone fisiche, stipulati dal proprietario avvalendosi del regime della cedolare secca, non prevedono il pagamento dell’imposta di registro  e di quella di bollo. Nel caso, però, in cui fosse presente la garanzia personale, si è tenuti a versare al Fisco l’imposta di registro, fissata nello 0,50% di un anno di canoni di locazione e in non meno di 200 euro. Nel caso, invece, che il terzo si limiti a versare in favore del conduttore dell’immobile il deposito cauzionale, l’imposta di registro dello 0,50% viene commisurata proprio all’entità del deposito stesso. Dunque, l’unica differenza sul piano fiscale è quella relativa al balzello previsto sulla garanzia prestata, che altrimenti non sarebbe dovuta con la cedolare secca.

Filed Under: Guide

Scrittura Privata Modifica Contratto di Locazione – Fac Simile e Guida

Aggiornato il 3 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo in cosa consiste la rettifica del contratto di locazione e mettiamo a disposizione un fac simile scrittura privata modifica contratto di locazione Word e PDF da scaricare.

Il contratto di locazione che regola i rapporti tra proprietario e inquilino è normalmente destinato a durare fino alla scadenza. Tuttavia, potrebbero sorgere diverse esigenze, tali da rendere necessaria una modifica del contratto medesimo. Si pensi al caso di un proprietario che ha come controparte più inquilini, come studenti universitari o lavoratori in trasferta. Il loro numero potrebbe variare nel tempo, magari perché una o più persone ha completato il percorso di studi o un lavoratore è tornato in sede o è stato trasferito presso un’altra città. In questi casi il canone di locazione complessivamente stabilito sarà verosimilmente abbassato, perché gli inquilini rimasti vincolati al contratto sono di meno.

Modifica del Contratto di Locazione

In teoria, non dovrebbe essere necessaria alcuna registrazione formale, trattandosi di una modifica accessoria. Però, se una delle parti lo richiede, servirà la rettifica del contratto. In genere, nel caso di riduzione del canone di locazione è il proprietario ad avere la convenienza di fare registrare la modifica, in modo da abbassare il canone di locazione imponibile su cui applicare le imposte da versare. Se, invece, la modifica del contratto va nel senso di un aumento del canone di locazione, questa va obbligatoriamente registrata entro 20 giorni. Facile capire il perché, va segnalato per fare in modo che il Fisco possa riscuotere le maggiori imposte dovute.

Un altro caso per cui risulta possibile dovere rettificare il contratto di locazione riguarda la sua durata. Le modifiche vanno registrate per la cessione, la risoluzione o la proroga originaria del contratto, anche se questo era stato stipulato verbalmente o con scrittura privata, anche non autenticata. La rettifica comporta il pagamento di un’imposta da 67 euro, la quale va versata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

I contratti di locazione uso abitativo devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, ultimo comma, della Legge n. 431/1988 e lo stesso dicasi per le integrazioni, ai sensi dell’Articolo 1325 del c.c. In forma libera, invece, possono essere i contratti di locazione diversi da quelli abitativi. Quando parliamo di rettifica, essa dovrà avvenire, se dovuta, all’Agenzia delle Entrate, contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo, l’imposta di registro e le altre indirette.

Riepilogando, sono quattro le situazioni principali per le quali potrebbe risultare necessaria la modifica del contratto
-Aumento del canone di locazione.
-Abbassamento del canone di locazione.
-Modifica delle clausole relative al diritto di recesso dell’inquilino.
-Modifica delle clausole relative alla ripartizione delle spese.

Registrazione della Rettifica del Contratto di Locazione

Sono soggetti a registrazione tutti i contratti di locazione della durata superiore ai 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare, così come le cessioni del contratto di locazione, le risoluzione del medesimo e le proroghe.

In base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 60/E/2010, la rettifica del contratto di locazione non rientra nelle fattispecie contemplate dall’articolo 17 del TUR in quanto non concretizza una ipotesi di cessione risoluzione o proroga dell’originario contratto di locazione, e nella previsione dettata dall’articolo 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad una ulteriore liquidazione dell’imposta. La registrazione della rettifica non è quindi obbligatoria.

La registrazione della modifica di un contratto serve però per dare certezza alla data in cui è avvenuta la rettifica in oggetto.

Costo Registrazione Rettifica del Contratto di Locazione

Come detto, l’imposta di registro dovuta è di 67,00 euro, alla quale si somma l’imposta di bollo di 16,00 euro per ogni quattro facciate di contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Tuttavia, non sempre tali imposte vanno sostenute. Per le modifiche contrattuali che si registrino a seguito di una riduzione del canone di locazione, non sono obbligatorie. Come sappiamo, in questi casi non è nemmeno obbligatoria la registrazione stessa della modifica, visto che essa risulta favorevole all’inquilino e in sua assenza il Fisco incasserebbe un gettito maggiore dal proprietario, applicando le aliquote al vecchio canone.

La modifica, se obbligatoria, deve essere registrata entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Nel caso in cui vi fossero ritardi, oltre alle imposte bisognerà versare le relative sanzioni. Allo scopo, ci si può avvalere del ravvedimento operoso, un istituto che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale, pagamento sanzioni e interessi di mora di inferiori a quelli che il Fisco applicherebbe di suo con l’accertamento dell’irregolarità.

Modello Scrittura Privata Modifica Contratto di Locazione Word

Il fac simile di rettifica contratto di locazione presente in questa pagina è relativo alla riduzione del canone di locazione. Il modulo può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Vediamo più nel dettaglio come si compila la scrittura privata
-Intestazione
Inizia con l’inserimento dei dati delle due parti coinvolte: il locatore e il conduttore. Qui dovrai riportare i loro nomi completi, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo di residenza. Questo passaggio è importante per identificare chiaramente chi sono le persone che firmeranno l’accordo.
-Premessa
Questa parte introduce i dettagli del contratto originario di locazione. Dovrai specificare
La data in cui il contratto è stato firmato.
La durata del contratto, ossia per quanti anni è stato stipulato.
La data di inizio e di fine della locazione.
Il numero di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, utile per attestare che il contratto è regolarmente registrato.
Il canone di affitto annuo concordato, espresso sia in cifre che in lettere, e i dettagli dell’immobile come l’indirizzo e le informazioni catastali (necessarie per identificare correttamente l’immobile).
-Oggetto della Modifica
Qui si entra nel merito del cambiamento che si vuole apportare. Per esempio, se le parti desiderano modificare il canone di affitto, prorogare la durata del contratto o cambiare altre condizioni specifiche, sarà necessario descrivere in modo chiaro cosa cambia. Devi anche precisare da quando la modifica sarà effettiva, specificando la data di decorrenza.
Un esempio di modifica potrebbe essere: “Le parti concordano di ridurre il canone di locazione da € 800 a € 700 a partire dal 1° gennaio 2024.” Questa parte deve essere scritta in modo preciso per evitare ambiguità.
Inoltre, è importante precisare che tutte le altre clausole del contratto originale rimangono valide, a meno che non vengano esplicitamente modificate.
-Firme
Infine, per rendere il documento valido, sia il locatore che il conduttore devono firmare. Le firme confermano che entrambe le parti accettano le nuove condizioni e che il documento è legalmente vincolante. Solitamente, è consigliabile che ogni parte conservi una copia firmata.

Icona
Modello Scrittura Privata Modifica Contratto di Locazione Word
1 file(s)

Fac Simile Scrittura Privata Modifica Contratto di Locazione PDF Editabile

Il fac simile scrittura privata modifica contratto di locazione PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti.

Icona
Fac Simile Scrittura Privata Modifica Contratto di Locazione PDF Editabile
1 file(s)

Filed Under: Guide, Modelli e Fac Simile

Indennità di Avviamento e Diritto di Prelazione nella Locazione Commerciale

Aggiornato il 2 Novembre 2025 da Roberto Rossi

L’avviamento è la capacità dell’azienda di maturare un utile, ha implicazioni sul piano contabile e anche nel nostro ordinamento.

Per esempio relativamente ai contratti di locazione commerciale, per i quali, in caso di recesso, il proprietario dell’immobile locato a un’attività commerciale deve corrispondere al locatario 18 mensilità commisurate all’ultimo canone da questi versato, che salgono a 21 mensilità per le attività alberghiere. Questa indennità non è dovuta nei casi di inadempienza contrattuale da parte del locatario, di suo recesso, di procedure fallimentari e di qualsiasi altra ipotesi di risoluzione anticipata da parte di questi.

L’indennità è sempre dovuta nei casi di locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali o artigianali che prevedono il contatto con utenti e consumatori. Il diritto a questa indennità non può essere derogato dal contratto, ma all’atto della cessazione del rapporto di locazione immobiliare commerciale il conduttore può rinunciarvi con un’apposita transazione. Al contrario, il conduttore ha diritto a una maggiorazione dell’indennità nei casi in cui l’immobile fosse in seguito adibito ad uso commerciale, e in favore di un’attività simile per caratteristiche merceologiche, entro un anno dalla cessazione del precedente contratto.

Il proprietario dell’immobile deve dare comunicazione scritta al conduttore dell’eventuale intenzione di cedere la proprietà a titolo oneroso, tramite atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione vanno indicati il prezzo e le altre principali condizioni praticate per la cessione. Il conduttore deve rispondere entro i successivi 60 giorni, facendo conoscere al proprietario se ha intenzione o meno di rilevare l’immobile a condizioni almeno uguali a quelle richieste. In pratica, egli ha un diritto di prelazione in caso di offerte pervenute al proprietario di simili condizioni. La disciplina riguarda, come segnalato, solo gli immobili adibiti ad attività a contatto con il pubblico, non a quelle professionali o autonome, transitorie o occasionali.

Se il proprietario non provvede a notificare l’intenzione di vendere l’immobile, il conduttore ha la possibilità di riscattarlo ugualmente entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, facendo valere il suo diritto contro ogni avente causa.

La ragione di questa norma consiste nella volontà del legislatore di tutelare un determinato tipo di impresa, prendendo atto che parte del suo valore proviene proprio dal suo contatto con la clientela in un determinato luogo. Sicuramente è capitato di assistere a un’attività commerciale, in particolare, che otteneva risultati in un determinato luogo e magari trasferendosi anche a pochi metri di distanza, non è riuscita a trattenere tutta la clientela. Risulta essere la prova che quando un’attività è a contatto con clienti o utenti, parte del suo valore dipende dalla posizione. Se il proprietario dell’immobile decidesse da un momento all’altro di non rinnovare il contratto al conduttore, procurerebbe a questo un duro colpo sul piano degli affari, per cui la legge si premura in modo che la parte contrattuale debole venga tutelata, essendole garantita un’indennità non certamente secondaria per entità, visto che corrisponde a un anno e mezzo di locazione. Essa funziona da risarcimento per l’eventuale danno per il titolare dell’attività, ma anche da disincentivo per il proprietario a mutare con relativa facilità conduttore.

Il rafforzamento della tutela si ha con la previsione dell’inderogabilità dell’indennità nel contratto. Di conseguenza, nulla sarebbe una clausola con la quale il conduttore vi rinuncia. Per non parlare della maggiorazione dell’indennità prevista nei casi in cui il proprietario decida di locare l’immobile a un conduttore per l’esercizio di un’altra attività simile entro l’anno. In altri termini, il legislatore ha dato priorità all’interesse del conduttore e alla stabilità del rapporto contrattuale.

Come scritto, non si applicano tali disposizioni nei casi di
-Decisione di disdetta contratto di locazione commerciale da parte del conduttore.
-Mutuo consenso, per cui non appare prevalente la volontà dell’una o dell’altra parte contrattuale.
-Inadempimento del conduttore, per esempio nei casi di sfratto per morosità prima della scadenza del contratto.
-Mutamento di destinazione, per cui il conduttore muta la destinazione dell’immobile, mettendo il locatore in una condizione differente da quella pattuita.
-Fallimento dell’attività del conduttore.
-Distruzione dell’immobile, per cui il contratto di locazione si risolve automaticamente, essendo venuto meno l’oggetto del contratto.
-Acquisto dell’immobile da parte del conduttore. In questo caso, avendo il conduttore esercitato il diritto di prelazione, acquistando l’immobile finora locato, non ha più diritto all’indennità.

Infine, oltre alle ipotesi sopra elencate, il diritto di prelazione si esclude anche nei seguenti casi
-Immobile complementare o interno a stazioni ferroviarie, porti, zone servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
-Attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sedi di partiti e sindacati.
-Se l’immobile è adibito a qualsiasi uso da parte dello stato o altro ente pubblico.

Il diritto di prelazione è quindi un elemento importante del contratto di locazione commerciale.

Filed Under: Guide

  • « Previous Page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next Page »

Guide Principali

Contratto di locazione 4+4
Contratto di locazione 3+2
Contratto di locazione commerciale
Disdetta contratto di locazione
Registrazione contratto di locazione

Categorie

  • Disdetta
  • Guide
  • Modelli e Fac Simile
  • Tipi di Contratti di Locazione

Pagine

  • Contatti
  • Contratto di Locazione
  • Cookie Policy
  • Privacy
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.