Contratti di Locazione

Guide sul Contratto di Locazione e Modelli da Scaricare Gratis

Contratto Preliminare di Locazione Word e PDF – Fac Simile

Aggiornato il 1 Novembre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo come funziona il contratto preliminare di locazione e mettiamo a disposizione un fac simile contratto preliminare di locazione Word e PDF editabile da scaricare.

Come Funziona il Contratto Preliminare di Locazione

Il contratto preliminare è un accordo in cui le parti si impegnano reciprocamente a stipulare, in un momento successivo, un contratto definitivo che sostituirà integralmente il preliminare. Questo contratto preliminare crea per entrambe le parti un obbligo di prestare il proprio consenso alla futura stipulazione del contratto definitivo. Quando quest’ultimo viene concluso, il preliminare cessa di avere effetti, poiché viene completamente assorbito dal contratto definitivo.

Il preliminare di locazione è quindi un accordo attraverso il quale le parti stabiliscono di sottoscrivere, a una data futura, un contratto definitivo di locazione. Da un lato vi è il promittente locatore, solitamente il proprietario dell’immobile, e dall’altro il promissario conduttore, ossia colui che desidera prendere in affitto l’immobile. Con il preliminare, le parti fissano una data entro la quale l’accordo di locazione verrà formalizzato e si impegnano a prestare il loro consenso alla scadenza del termine. Il preliminare di locazione può contenere tutte le condizioni chiave del futuro contratto, come la durata della locazione, l’importo del canone, eventuali obblighi di manutenzione, e altre clausole specifiche, delineando così chiaramente i termini che regoleranno il rapporto di affitto. Questo strumento è particolarmente utile per garantire entrambe le parti, fissando già in anticipo tutte le condizioni rilevanti che verranno applicate nel futuro contratto definitivo.

Preliminare di Locazione e Caparra

Analogamente ad altri preliminari, anche quello per la locazione prevede la corresponsione di due tipi di caparra, versata dal promettente o dal promissorio, di cui il danneggiato può godere nel caso che l’altra parte non voglia concludere l’accordo. Parliamo della caparra confirmatoria e di quella penitenziale. La prima è prevista dall’art.1385 del Codice Civile e consente alla parte che l’ha ricevuta di trattenerla nel caso in cui l’altra parte non voglia concludere il contratto, fermo restando che la parte non inadempiente può restituire la somma, chiedendo che l’altra rispetti il preliminare di locazione, adendo le vie giudiziarie.

Diversa è la caparra penitenziale, prevista dall’art.1386 c.c., in qualità di penale garantita nel caso in cui sia consentita la rinuncia alla risoluzione del contratto. La somma viene restituita alla firma del contratto.

Forma e Registrazione del Preliminare di Locazione

L’art.1351 c.c. recita che il preliminare è nullo, se non stipulato nella stessa forma del contratto definitivo. Visto che il contratto di locazione deve essere stipulato in forma scritta, le stesse caratteristiche deve avere anche il preliminare di locazione, che non può aversi verbalmente.

La registrazione del preliminare di locazione non è invece obbligatoria, anche se il D.P.R. n. 131 del 1986 prevede la registrazione di tutti tipi di contratto preliminare. La Corte di Cassazione ha dato infatti un’interpretazione diversa dell’articolo 1 della Legge n. 311 del 2004, ritenendo la registrazione necessaria solo per il contratto definitivo.

In particolare, il 27 gennaio 2017, con la Sentenza n. 2037, la Corte di Cassazione Civile ha stabilito che la registrazione è obbligatoria solo per il contratto di locazione definitivo e non per il contratto preliminare di locazione.

Inadempimento Contratto Preliminare di Locazione

In caso di inadempimento del preliminare di locazione, il promittente locatore (colui che si è impegnato a concedere l’immobile in locazione) ha due soluzioni tra cui scegliere
-Richiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, ottenendo contestualmente un risarcimento per i danni subiti
-Richiedere al giudice l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto di locazione definitivo non concluso.

Con la risoluzione, il promittente locatore si libera dall’obbligo di stipulare il contratto definitivo e può ottenere un risarcimento per l’inadempimento della controparte. In questo caso, il locatore può ritenersi svincolato dall’accordo preliminare e richiedere il rimborso per eventuali danni, come mancati guadagni o spese sostenute.
In alternativa, il locatore può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo, sostituendo così il consenso del conduttore inadempiente con la decisione giudiziale. Questo rimedio, noto come esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, consente al locatore di far valere il contratto di locazione con tutti gli effetti pattuiti, come se fosse stato formalmente sottoscritto.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto è applicabile anche al contratto preliminare di locazione, purché sia chiaramente richiesta dal locatore come mezzo per ottenere la costituzione del contratto non concluso.

Se il locatore sceglie di richiedere la risoluzione del preliminare, può anche richiedere un risarcimento per l’utilità economica persa a causa della mancata stipulazione del contratto definitivo. Secondo la Corte di Cassazione, il risarcimento va a compensare il locatore per il danno derivato dal mancato affitto dell’immobile.
Questo risarcimento è comunemente stabilito in misura pari a sei mensilità del canone concordato, considerato il tempo necessario per trovare un nuovo inquilino, e comprende anche la provvigione eventualmente pagata al mediatore per la locazione.
È irrilevante, inoltre, che il locatore riesca a riaffittare l’immobile a un prezzo inferiore, poiché tale circostanza è ritenuta una conseguenza del mercato e non incide sul diritto al risarcimento.

Fac Simile Contratto Preliminare di Locazione Word

Il fac simile di contratto preliminare di locazione Word presente in questa pagina può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Il modello preliminare di locazione può quindi essere utilizzato come esempio, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e aggiungendo eventuali clausole.

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Fac Simile Contratto Preliminare di Locazione Word
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Modello Contratto Preliminare di Locazione PDF Editabile

Il fac simile contratto preliminare di locazione PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.

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Detrazioni Affitto – Cosa Bisogna Sapere

Aggiornato il 1 Novembre 2025 da Roberto Rossi

Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione, relativamente all’affitto di un immobile con uso abitativo, possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi con il modello 730 o il modello Unico, a seconda del tipo di contratto, della finalità della locazione e del reddito lordo imponibile del contribuente.

Detrazione per i Contratti a Libero Mercato

La prima tipologia di detrazione è destinata agli inquilini con contratti a libero mercato, soprattutto per chi ha un reddito basso. Per i contribuenti titolari di contratti stipulati o rinnovati secondo la legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione è:
-300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-150 euro se il reddito complessivo è tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Se il reddito supera i 30.987,41 euro, non si ha diritto alla detrazione. È possibile beneficiare di questa detrazione anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, purché si consideri automaticamente rinnovato ai sensi della stessa legge. Inoltre, il riferimento esplicito alla legge nel contratto non è un requisito indispensabile.

Detrazione per i Contratti a Canone Concordato

Le detrazioni di cui sopra si riferiscono ai contratti di locazione del tipo ordinario, mentre diversa è la situazione relativa ai canoni di affitto concordato. Si tratta di quei contratti, il cui canone non è liberamente fissato dalle parti, ma trova un limite massimo negli accordi territoriali pattuiti tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari di immobili e quelle degli inquilini. In sostanza, tali accordi, che la legge richiede che sussistano almeno per i capoluoghi di provincia caratterizzati da alta intensità abitativa, fissano un tetto massimo al canone mensile per metro quadrato, sulla base della zona in cui si trova l’immobile, in modo che le limitazioni siano abbastanza attinenti alla situazione specifica.
L’intento è di calmierare i prezzi, tenendoli al di sotto di quelli di mercato, consentendo al contempo agli inquilini di trovare un immobile disponibile. In genere, si calcola, che nelle città dove sono maggiormente attivi questi contratti, il canone mensile è fissato intorno al 25% in media più basso di quello di mercato per abitazioni omologhe, una percentuale consistente, ma non eccessiva, proprio perché altrimenti questi contratti non troverebbero applicazione pratica, ma resterebbero lettera morta.

La legge incentiva il ricorso a questo tipo di accordi tra proprietario e inquilino, anche attraverso una politica di sgravi fiscali.
Per i contratti di locazione a canone concordato, definiti localmente fra le organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori più rappresentative, la detrazione d’imposta è
-495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
-247,90 euro se il reddito complessivo è tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Questa detrazione è prevista per i contratti con canone agevolato, rendendo l’affitto più accessibile per chi rientra nelle soglie di reddito indicate.

Detrazione per il Trasferimento di Residenza per Motivi di Lavoro

La normativa fiscale prevede una detrazione specifica per chi trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno dei comuni limitrofi, nei tre anni precedenti la richiesta della detrazione. Gli importi previsti sono
-991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
-495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Questa agevolazione è concessa a condizione che
-Il lavoratore trasferisca la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo.
-Il nuovo comune si trovi ad almeno 100 km di distanza dal precedente e in una regione diversa.
-La residenza sia stata trasferita non oltre tre anni prima della richiesta della detrazione.
La detrazione è usufruibile per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento avviene nel 2021, la detrazione si applicherà per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023.

Detrazione per l’Affitto di Studenti Fuori Sede

Gli studenti universitari fuori sede possono richiedere una detrazione pari al 19% del canone d’affitto, applicabile su un importo massimo di 2.633 euro. Per usufruire della detrazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-L’immobile in affitto deve trovarsi nel comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo, distante almeno 100 km dalla residenza dello studente.
-La detrazione si applica ai contratti di locazione stipulati secondo la legge 431 del 9 dicembre 1998, ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa. Dal 2012, l’agevolazione è estesa agli studenti che frequentano corsi di laurea in università di paesi dell’Unione Europea.

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Cedolare Secca – Quando Conviene e Come Funziona

Aggiornato il 31 Ottobre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida spieghiamo come funziona la cedolare secca e quando è conveniente.

La cedolare secca sugli affitti è un sistema di tassazione sulle locazione in base al quale le persone fisiche possono assoggettare i redditi derivanti dalle locazioni per uso abitativo ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e delle imposte indirette cui sono soggetti i canoni di locazione, cioè imposta di registro ed imposta di bollo.

Come Funziona la Cedolare Secca

Quando si loca un immobile a scopo abitativo, il reddito che il proprietario ottiene dal pagamento dei canoni di locazione da parte del locatario o inquilino deve essere soggetto a tassazione. Fino al 2011, era solo una la tassazione possibile, ossia la dichiarazione delle somme riscosse con la denuncia dei redditi, quindi, sottoponendo il reddito da locazione alle aliquote Irpef. Con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, al fine di fare emergere il mercato nero delle locazioni, è stato consentito ai proprietari di immobili affittati al solo scopo abitativo di assoggettare i canoni riscossi nell’anno solare a una tassazione alternativa, la cedolare secca, così chiamata perché il proprietario conosce immediatamente l’aliquota che dovrà versare sul reddito percepito, ovvero il 21% per i contratti di locazione ordinari, il 10% per quelli a canone concordato o convenzionato. Allo stesso tempo, il legislatore, forse al fine di spingere più proprietari verso la scelta dell’opzione della cedolare secca, ha ridotto dal 15% al 5% l’abbattimento del reddito da locazione da dichiarare per quanti vogliano sottoporsi alla tassazione Irpef.

Per potere applicare la cedolare secca, gli immobili in affitto devono necessariamente rientrare nelle categorie A1 e A11 e devono essere ad uso abitativo. L’agevolazione si applica anche alle pertinenze di questi immobili.

Il Decreto Legge n 50/2017 ha introdotto la cedolare secca al 21% anche per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche o da intermediari. La nuova normativa si applica anche ai contratti di sublocazione e a quelli stipulati dal comodatario che concede a terzi la disponibilità dell’immobile a titolo oneroso.

Convenienza della Cedolare Secca

Quando si parla di cedolare secca, la prima domanda che generalmente ci si pone è quando conviene. Partiamo subito con il dire che non esiste una risposta valida per tutti, ma bisogna verificare caso per caso.

Possiamo affermare, in linea generale, che i proprietari di immobili con redditi medio alti trovano solitamente preferibile il ricorso alla cedolare secca, in quanto ottengono un risparmio d’imposta potenzialmente anche notevole. Facciamo un esempio, Tizio percepisce un reddito annuo lordo di 80.000 euro e riscuote 4.800 euro dalla locazione di un immobile con contratto a canone libero. Se sottoponesse il reddito da locazione alla tassazione Irpef, rientrando il suo reddito complessivo nello scaglione di reddito più elevato, l’aliquota sarebbe pari al 43% e considerando un abbattimento ammesso nell’ordine del 5%, Tizio dovrebbe pagare la seguente cifra 0,43 x 0,95 x 4.800 = 1.960,80 euro. Se, al contrario, si avvalesse della cedolare secca, egli verserebbe al fisco solamente il 21% di 4.800 euro, cioè 1.008 euro, quasi la metà della tassazione alternativa. Il vantaggio sarebbe ancora più palese, se il contratto fosse a canone concordato, perché la cedolare secca prevedrebbe in questo caso l’applicazione di un’aliquota del 10%, per cui il proprietario verserebbe allo stato solo 480 euro.

Ovviamene con il diminuire del reddito dichiarato dal proprietario, la convenienza della cedolare secca si riduce, fermo restando che per i casi di contratti a canone concordato, resta intatta. Inoltre bisogna considerare che sottoponendo i canoni percepiti alla tassazione Irpef, questi sarebbero assoggettati anche alle addizionali comunali e regionali, per cui la convenienza della cedolare secca, specie con la riduzione dell’abbattimento ai fini Irpef dal 15% al 5%, sembra quasi generalizzata.

Il discorso si fa più complesso, però, se allarghiamo lo sguardo non solo al raffronto tra cedolare secca e tassazione Irpef, ma anche all’alternativa tra canone libero o canone concordato. Risulta essere vero che avvalendosi della cedolare secca, l’aliquota scenderebbe dal 21% nel primo caso al 10% nel secondo, ma bisogna anche considerare quanto il proprietario perderebbe con il minore canone percepito rispetto ai livelli di mercato. Infatti, il contratto a canone concordato prevede un limite fissato dagli accordi territoriali tra le associazioni di rappresentanza degli inquilini e quelle dei proprietari immobiliari. Ovviamente, perché abbia un senso, il contratto dovrà prevedere un canone massimo per metro quadrato inferiore a quello che sarebbe stipulato in condizioni di libero mercato, anche se la prassi insegna che tale limite non è molto inferiore, altrimenti non si troverebbero proprietari disponibili a contrattare per un canone convenzionato.

Pagamento della Cedolare Secca

Chi si avvale della cedolare secca è tenuto a versare l’acconto per l’anno di imposta successivo entro il 30 novembre di ciascun esercizio, salvo che la data cada di domenica, slittando al giorno successivo. Esso è dovuto se l’importa dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. Il calcolo può essere effettuato con il metodo previsionale o storico.

Con il metodo storico, l’importo si determina sulla base della cedolare secca dichiarata nell’anno di imposta precedente. Con il metodo previsionale, invece, esso si calcola in base all’imposta che si prevede di pagare per l’anno in corso. Se l’acconto supera i 257,52 euro, il contribuente dovrà versare il 100% in due rate da pagare alle stesse scadenze previste per l’acconto Irpef. In questo caso, però, se il versamento risulterà insufficiente, il proprietario potrebbe essere chiamato a pagare una sanzione del 30%, un disincentivo a sottostimare gli acconti da corrispondere al fisco.

Per il pagamento della cedolare secca con l’F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo
1840 – Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842 – Cedolare secca locazioni – Saldo.

Durata della Cedolare Secca

La cedolare secca viene applicata per l’intero periodo di durata del contratto o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

In caso di proroga del contratto, bisogna confermare l’opzione della cedolare secca nel momento in cui si effettua la comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

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Clausola Divieto Animali Domestici Contratto di Locazione – Cosa Bisogna Sapere

Aggiornato il 31 Ottobre 2025 da Roberto Rossi

Negli ultimi anni la normativa italiana ha subito significative trasformazioni volte a riconsiderare la concezione tradizionale degli animali domestici, non più visti semplicemente come beni, ma riconosciuti come esseri senzienti con diritti propri. Questo cambiamento riflette una crescente sensibilità sociale verso il benessere degli animali e ha avuto un impatto profondo anche sui contratti di locazione. In particolare, la presenza di animali domestici nelle abitazioni in affitto è diventata un tema di grande rilevanza, influenzando le dinamiche tra locatori e conduttori e ridefinendo le clausole contrattuali tradizionali che vietavano la detenzione di animali.

Evoluzione Normativa e Giurisprudenziale

La trasformazione normativa è stata accelerata dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato in Italia con la Legge 130/08, che afferma esplicitamente il rispetto degli animali come esseri senzienti. Questo principio è ulteriormente consolidato dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987, ratificata con la Legge 201/10, che riconosce l’importanza degli animali domestici e il loro valore sociale. La Legge 189/2004 di riforma del codice penale ha introdotto gli articoli 544 bis e seguenti, punendo severamente il maltrattamento, confermando così che il sentimento per gli animali è un valore a copertura costituzionale. Inoltre, la Legge 120/10, nota come Codice della Strada, ha stabilito l’obbligo di soccorrere un animale ferito in caso di incidente e ha introdotto una scriminante per il trasporto di animali in gravi condizioni di salute.

Queste modifiche legislative hanno portato la giurisprudenza e la dottrina a superare le vecchie concezioni antropocentriche, riconoscendo agli animali da compagnia un vero e proprio diritto soggettivo. Le recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto le interpretazioni tradizionali che consideravano gli animali come semplici res, affermando invece il loro ruolo di componenti essenziali dei sistemi sociali umani. In particolare, le decisioni recenti hanno riconosciuto che la perdita di un animale da compagnia può essere assimilata alla perdita di un membro della famiglia, riconoscendo un risarcimento del danno non patrimoniale in tali casi.

La riforma del condominio, che ha integrato l’articolo 1138 del Codice Civile, rappresenta un altro passo significativo in questa evoluzione. La nuova disposizione stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia, stabilendo un principio di inviolabilità del diritto all’animale da affezione. Questa norma limita significativamente l’autonomia negoziale dei locatori, rendendo nullo qualsiasi tentativo di introdurre clausole contrattuali che limitino o vietino la detenzione di animali domestici.

Implicazioni per i Contratti di Locazione

Il riconoscimento degli animali domestici come esseri senzienti e il loro diritto a stare con i propri proprietari hanno portato a una revisione delle clausole contrattuali nei contratti di locazione. Tradizionalmente, molte clausole contrattuali includevano divieti assoluti sulla detenzione di animali domestici, giustificati dalla necessità di preservare l’integrità dell’immobile e prevenire disturbi ai vicini. Però, con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, queste clausole sono ora considerate vessatorie e, di conseguenza, nulle.

La Corte di Cassazione ha stabilito che un divieto assoluto di tenere animali domestici in un contratto di locazione contrasta con il diritto fondamentale all’animale da affezione, rendendo tali clausole inefficaci e nullificate dalla legge. Questa decisione ha ridefinito il rapporto tra locatori e conduttori, imponendo ai locatori di rispettare il diritto dei conduttori di detenere animali domestici, purché questi non causino danni all’immobile o disturbi ai vicini.

Diritti e Obblighi delle Parti

I conduttori che desiderano tenere un animale domestico devono prestare attenzione alle clausole contrattuali e, se presenti, cercare di negoziare condizioni favorevoli con il locatore. È consigliabile informare il locatore della presenza dell’animale domestico e ottenere un consenso scritto, specificando che l’animale non arrecherà danni all’immobile e non disturberà i vicini. Inoltre, è fondamentale che il conduttore si impegni a mantenere l’animale in buone condizioni e a riparare eventuali danni causati.

D’altro canto, i locatori che accettano la presenza di animali domestici nei loro immobili dovrebbero inserire nel contratto di locazione clausole chiare e dettagliate riguardanti la detenzione degli animali. Queste clausole dovrebbero specificare le responsabilità del conduttore in termini di manutenzione dell’immobile e gestione dell’animale, nonché eventuali limitazioni sulla tipologia o il numero di animali consentiti. È prudente richiedere un deposito cauzionale adeguato per coprire eventuali danni causati dall’animale e prevedere ispezioni periodiche dell’immobile per verificare lo stato di conservazione.

La redazione di un inventario dettagliato delle condizioni dell’immobile al momento della consegna, corredato da fotografie, può aiutare a evitare contestazioni future riguardo ai danni attribuiti all’animale domestico. Questo inventario dovrebbe essere firmato da entrambe le parti, garantendo una chiara evidenza dello stato dell’immobile al momento dell’inizio del contratto di locazione.

Evoluzioni Recenti e Impatto sulla Normativa

La recente evoluzione normativa e le nuove riflessioni giurisprudenziali hanno giocato un ruolo cruciale nel superare le concezioni antiquate riguardanti gli animali domestici. La Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 1987 ha riconosciuto l’importanza degli animali domestici per la qualità della vita, sottolineando il loro valore per la società. La legge 189/2004 ha introdotto pene severe per gli atti di maltrattamento, rafforzando il principio che il sentimento per gli animali è un valore a copertura costituzionale.

Le recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno ulteriormente consolidato il riconoscimento degli animali domestici come soggetti di diritto, equiparando il loro ruolo a quello di un membro della famiglia. Queste decisioni hanno dichiarato nulli i contratti di locazione che impongono divieti assoluti sulla detenzione di animali domestici, in quanto tali clausole sono in contrasto con i diritti costituzionali all’animale da affezione e alla solidarietà.

La riforma del condominio, che ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile, ha introdotto una norma imperativa che vieta ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali da compagnia. Questa modifica ha reso ancora più difficile per i locatori imporre divieti assoluti nei contratti di locazione, poiché tali restrizioni sono ora considerate in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati internazionali.

Conclusioni

La presenza di animali domestici nei contratti di locazione in Italia è passata da una questione controversa a un diritto riconosciuto e tutelato dalla legge. Le modifiche normative e le pronunce giurisprudenziali hanno ridefinito il rapporto tra locatori e conduttori, garantendo che i diritti degli animali da compagnia siano rispettati e che le clausole di divieto non possano essere imposte in maniera vessatoria.

Per garantire che i contratti di locazione siano conformi alla normativa vigente e rispettino i diritti di entrambe le parti, è fondamentale che locatori e conduttori si informino adeguatamente e, se necessario, consultino un professionista legale specializzato in diritto immobiliare. In questo modo, si può assicurare una convivenza armoniosa e rispettosa, valorizzando il rapporto uomo-animale e promuovendo un ambiente abitativo sano e rispettoso per tutti i soggetti coinvolti.

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Riduzione Canone di Locazione – Fac Simile Word e PDF e Guida

Aggiornato il 30 Ottobre 2025 da Roberto Rossi

In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile di riduzione canone di locazione Word e PDF e spieghiamo come funziona.

Se c’è un settore dell’economia italiana, ma lo stesso dicasi per gli altri Paesi europei e il Nord America, che ha risentito pesantemente della crisi economica, questo è quello immobiliare. Molte famiglie, avendo perso il lavoro o subito una riduzione dell’orario di lavoro, si sono viste costrette a risparmiare, comprimendo i consumi non essenziali e spesso dovendo rinunciare a pagare puntualmente il canone di locazione dell’immobile in cui abitano. Una situazione drammatica, i cui effetti si sono riversati anche sui proprietari delle seconde abitazioni, che spesso grazie all’affitto sbarcano il lunario o arrotondano lo stipendio. Da un lato vi è l’interesse dell’inquilino a godere di una certa elasticità nei pagamenti, dall’altro il proprietario non può permettersi di non ricevere il pagamento del canone per diversi mesi, essendo l’immobile, peraltro, gravato da una tassazione abbastanza elevata e aumentata negli ultimi anni. Ecco, allora, che la soluzione ideale potrebbe essere per entrambi di concordare una riduzione del canone di locazione. Per quanto potrebbe sembrare una perdita dal punto di vista del proprietario, spesso, invece, potrebbe tramutarsi in un vantaggio concreto, perché l’alternativa sarebbe insistere per il pagamento del canone pattuito al 100%, ma con il risultato di vedersi saltare puntualmente le scadenza, non riscuotendo nulla.

Come Funziona la Riduzione Canone di Locazione

A questo punto, vi spieghiamo come fare e vi daremo qualche informazione sul piano legale. Molti proprietari, infatti, temono che la riduzione del canone dia origine formalmente a un nuovo contratto di locazione, con tutti gli oneri fiscali e non annessi. State tranquilli, perché non è così. La Cassazione ha stabilito dal 2003, sentenza n. 5576, Sezione III, del 9 aprile 2003, che la riduzione del canone non origina un nuovo contratto, che non si è in presenza di una novazione, ma semplicemente si tratta di modificare una delle diverse condizioni contrattuali stipulate dalle parti.

Nel concreto, il proprietario non deve temere che dopo avere ridotto l’importo del canone mensile all’inquilino, il contratto inizi a decorrere da quella data e che, quindi, i famosi 4 + 4 anni si rinnovino automaticamente. Il contratto vigente resta valido in tutte le condizioni, tranne che per quella che le parti intendono modificare, ovvero l’importo del canone. Dunque, se il contratto sta per scadere tra 10 mesi, esso scadrà proprio in quel termine.

Detto questo, visto che il contratto di locazione deve godere sempre della forma scritta, anche tutti i successivi accordi modificativi devono possedere questa forma. Non è necessaria una formula particolare, sempre che si richiamino gli estremi del contratto a cui fa riferimento. Dobbiamo precisare che un simile accordo vale non solo per un immobile a scopo abitativo, ma anche per uno a uso commerciale. Sappiamo quanti imprenditori, artigiani e commercianti, a causa della crisi, non siano stati più, negli ultimi anni, in grado di pagare il canone di locazione e siano stati costretti a chiudere.

La riduzione del canone, poi, può essere limitata a un solo periodo, prevedendo l’impegno dell’inquilino di tornare a pagare il precedente importo pattuito, una volta trascorsa la fase, durante la quale beneficerà del taglio. Ciò, per esempio, può avvenire, perché il proprietario prende atto di una difficoltà temporanea dell’inquilino, legata a alcune spese impreviste o alla perdita del posto di lavoro, consentendogli di pagare di meno per alcuni mesi o per qualche anno.

La variazione del canone comporta qualche conseguenza per i contratti a uso diverso di quello abitativo, con riferimento all’eventuale indennità per la perdita di avviamento commerciale, che chiaramente muterà in proporzione e sarà dovuta al conduttore al termine della locazione.

Registrazione Riduzione Canone di Locazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E/2010, ha chiarito che la riduzione del canone di locazione non deve necessariamente essere comunicata visto che non rientra nelle fattispecie contemplate dall’articolo 17 del TUR in quanto non concretizza una ipotesi di cessione risoluzione o proroga dell’originario contratto di locazione, e nella previsione dettata dall’articolo 19 che impone di assoggettare a registrazione qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad una ulteriore liquidazione dell’imposta.

Tuttavia, la riduzione implica un abbassamento della base imponibile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte dirette, Irpef o cedolare secca. Sarà, quindi, convenienza proprio del proprietario dell’immobile comunicarlo al Fisco, ma a tale fine va presentato l’atto di modifica del contratto originario.

La registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione deve essere effettuata presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
-Il modello 69 compilato
-Due originali, o un originale e una copia, dell’accordo da registrare
Come stabilito dalla legge di stabilità 2014, per la registrazione dell’accordo di riduzione canone locazione non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

Risulta essere importante aggiungere che il nuovo atto, contenente la variazione del canone di locazione, deve possedere data certa per essere opponibile a terzi, cosa che è possibile ottenere con la registrazione. Infine, si tenga conto che nel caso di riduzione del canone di locazione, il proprietario beneficerà di un parziale sollievo sul fronte fiscale, mentre l’inquilino, se gode delle detrazioni Irpef, subirà un taglio.

Fac Simile Riduzione Canone di Locazione Word

Il fac simile di riduzione canone di locazione Word presente in questa pagina può essere scaricato e modificato in base alle proprie esigenze.

Il modulo può essere utilizzato per il contratto di locazione uso abitativo, il contratto di locazione commerciale e il contratto di locazione con opzione per cedolare secca.

Nel modello bisogna inserire le seguenti informazioni
-Dati di locatore e conduttore, come nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza
-Riferimenti del contratto, come data di stipula, ufficio e data di registrazione, estremi della registrazione
-Dati dell’immobile cui si riferisce il contratto, come indirizzo e estremi catastali dell’immobile
-Vecchio e nuovo importo del canone di locazione
-Data a partire dalla quale sarà adottato il canone ridotto e decorrenza.

Il modello riduzione canone di locazione può quindi essere utilizzato come esempio, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e specificando il nuovo canone.

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Riduzione Canone di Locazione Word
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Fac Simile Scrittura Privata per Riduzione Canone di Locazione PDF

Il modello scrittura privata per riduzione del canone di locazione PDF editabile può essere compilato inserendo i dati mancanti.

Icona
Scrittura Privata per Riduzione Canone di Locazione
1 file(s)

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